Mimit_Invitalia_Investimenti sostenibili 4.0 2026

1. Introduzione

Il bando “Investimenti sostenibili 4.0”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da Invitalia, si inserisce nel quadro del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e risponde agli obiettivi di “doppia transizione” – digitale ed ecologica – definiti a livello europeo e nazionale.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 447.595.808,76 euro, destinate a sostenere programmi di investimento innovativi e sostenibili da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’obiettivo del bando è favorire la crescita sostenibile e la competitività delle PMI, stimolando investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, coerenti con il Piano Transizione 4.0, e in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione Europea.

2. Risorse disponibili

2.1 Dotazione finanziaria

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a 447.595.808,76 euro, così articolate:

  • 81.661.219,19 euro a valere sulle economie afferenti a interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 del PN RIC 2021-2027;
  • 223.294.635,52 euro a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
  • 135.123.701,71 euro a valere sulle risorse rese disponibili nell’ambito della Priorità 1 del PN RIC 2021-2027;
  • 6.951.872,78 euro a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”;
  • 564.379,56 euro a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013.

2.2 Riserva per micro e piccole imprese

Una quota pari al 25% delle risorse complessive è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese, garantendo loro un accesso preferenziale al finanziamento.

2.3 Possibili integrazioni

La dotazione potrà essere integrata, in funzione dei risultati attuativi dell’incentivo, da ulteriori risorse, anche di provenienza unionale, che si dovessero rendere disponibili.

3. Soggetti beneficiari della misura Investimenti sostenibili 4.0

3.1 Requisiti di accesso

Possono presentare domanda le imprese che, al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

  • essere Micro, Piccole o Medie Imprese (PMI, secondo la definizione europea di cui all’allegato I del Regolamento GBER e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003);
  • essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, aver presentato almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • aver restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

3.2 Imprese non residenti

Le imprese non residenti nel territorio italiano possono partecipare, a condizione che siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, e che dimostrino la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione.

3.3 Cause di esclusione

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto;
  • che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
  • nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011);
  • che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Attenzione: ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

4. Programmi di investimento ammissibili all’agevolazione Investimenti sostenibili 4.0

4.1 Ambito di applicazione

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato, coerenti con il piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa.

4.2 Tecnologie abilitanti

I programmi devono prevedere l’utilizzo preponderante delle seguenti tecnologie abilitanti del Piano Transizione 4.0:

Tecnologia Descrizione
Advanced manufacturing solutions soluzioni che consentono l’evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione
Additive manufacturing processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali a partire da un modello digitale
Realtà aumentata impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà
Simulation modellizzazione e simulazione del comportamento del processo (digital twin)
Integrazione orizzontale e verticale soluzioni per l’integrazione automatizzata con il sistema logistico e la rete di fornitura
Internet of Things e Industrial Internet rete di oggetti fisici che dispongono della tecnologia per rilevare e trasmettere informazioni
Cloud infrastruttura Cloud IT comune, flessibile e scalabile per condividere dati e applicazioni
Cybersecurity tecnologie per proteggere connessioni, dispositivi e dati da accessi non autorizzati
Big Data e Analytics tecnologie per raccogliere e analizzare enormi quantità di dati eterogenei
Intelligenza artificiale sistema tecnologico capace di risolvere problemi tipici della mente e dell’abilità umana
Blockchain registro condiviso, distribuito e decentralizzato su basi crittografiche

4.3 Linee di azione per la sostenibilità

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo. Sono valorizzate tre linee di azione:

  • Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente: programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici di mitigazione e adattamento (Regolamento UE 2020/852) e/o che prevedono l’applicazione di soluzioni di economia circolare (Allegato 2 del DM);
  • Promozione dell’efficienza energetica: programmi che conseguono un risparmio energetico non inferiore al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente (o a uno scenario controfattuale per nuove unità produttive), attraverso le misure di cui all’Allegato 3 del DM;
  • Sviluppo delle attività delle PMI: programmi di investimento produttivo che, pur non rientrando nelle linee precedenti, stimolano la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

4.4 Attività economiche ammissibili

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • attività manifatturiere (Sezione C della classificazione ATECO 2025), con le esclusioni indicate dalla normativa;
  • attività di servizi alle imprese, come specificato nell’Allegato 4 del DM (es. magazzinaggio, telecomunicazioni, consulenza informatica, architettura e ingegneria, ricerca scientifica, pubblicità, call center, imballaggio, riparazione di computer, lavaggio e pulitura di prodotti tessili).

4.5 Condizioni di ammissibilità generali

I programmi di investimento devono rispettare i seguenti vincoli:

  • importo delle spese ammissibili: non inferiore a 750.000 euro e non superiore a 5.000.000 di euro;
  • limite rispetto al fatturato: le spese ammissibili non possono superare il 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (o, per imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi);
  • data di avvio: i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature;
  • localizzazione: i programmi devono essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);
  • durata: non superiore a 18 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni, prorogabile su richiesta motivata per un massimo di ulteriori 6 mesi.

4.6 Ambiti di intervento esclusi

Non possono beneficiare delle agevolazioni i programmi di investimento relativi agli ambiti previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058, tra cui:

  • smantellamento o costruzione di centrali nucleari;
  • investimenti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
  • fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  • Imprese in difficoltà;
  • investimenti in infrastrutture aeroportuali (salvo eccezioni);
  • investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche (salvo eccezioni);
  • investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui (salvo eccezioni);
  • investimenti legati alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili (salvo eccezioni).

5. Spese ammissibili e non ammissibili

5.1 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

Tipologia di Spesa Descrizione
a) macchinari, impianti e attrezzature beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato
b) opere murarie nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
d) acquisizione di certificazioni ambientali EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001, certificazioni ambientali di prodotto di tipo I (Ecolabel) o di tipo III (EPD)

5.2 Servizi di consulenza ammissibili

Sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza:

  • spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti, nei limiti del 5% dell’importo delle spese ammissibili per macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici;
  • spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (D.Lgs. 102/2014) per i soli programmi di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

5.3 Condizioni di ammissibilità delle spese

Le spese, per essere ammissibili, devono:

  • essere relative a immobilizzazioni nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  • essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa;
  • mantenere la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei;
  • essere pagate con modalità che garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie RI.BA.);
  • qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva.

5.4 Spese non ammissibili

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria (leasing);
  • connesse a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo;
  • per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, salvo quanto previsto per i servizi di consulenza di cui al punto 5.2;
  • relative alla formazione del personale;
  • imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’IVA nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile;
  • inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata (salvo eccezione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo);
  • correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
  • per titoli di spesa di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA.

5.5 Possibilità di realizzazione degli investimenti in modalità Contratti “chiavi in mano”

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”.

Tali contratti sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni, depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura.

6. Tipologia e intensità delle agevolazioni

6.1 Struttura dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma mista di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75%. Tale mix di agevolazioni è, dunque, così composto:

  • 35% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti (a fondo perduto);
  • 40% delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato (finanziamento a a tasso zero).

L’impresa deve garantire la copertura finanziaria della restante parte del programma di investimento (almeno il 25%) attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

6.2 Rimborso del finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione, ovvero di richiesta per la relativa restituzione, delle agevolazioni erogate, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

6.3 Determinazione del totale agevolazioni in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l’intensità massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, l’Agenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità, a ridurre il contributo in conto impianti.

Il tasso di riferimento è definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea), aggiungendo un margine in punti base, stabilito in funzione del rating dell’impresa e del livello della garanzia offerta.

Il rischio associato alla singola impresa viene, dunque, definito in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite all’impresa proponente in funzione dei punteggi conseguiti nell’ambito del criterio di valutazione “Caratteristiche del soggetto proponente”:

Categoria di rating Punteggio Maggiorazione del tasso di riferimento
Ottimo 32-30 75 punti base
Buono minore di 30 e fino a 20 100 punti base
Soddisfacente ninore di 20 e fino a 12 220 punti base
Scarso inferiore a 12 400 punti base

Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l’intensità massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l’Agenzia procede a ridurre il contributo in conto impianti per garantire il rispetto della predetta intensità.

6.4 Non cumulabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

7. Presentazione della domanda

7.1 Procedura informatica

Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia Invitalia.

7.2 Calendario

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

  • precompilazione della domanda: a partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026. In questa fase, l’impresa proponente può compilare la domanda, caricare gli allegati, generare il modulo di domanda in formato PDF immodificabile e apporre la firma digitale, ottenendo un “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione;
  • presentazione formale della domanda: a partire dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026. In questa fase, l’impresa proponente inserisce il “codice di predisposizione domanda” e procede alla formale presentazione, ottenendo il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

7.3 Documentazione da presentare

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente è tenuta a presentare la seguente documentazione:

  • domanda di agevolazione, contenente i dati identificativi dell’impresa, dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità, dichiarazioni sul possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere, dati relativi al programma di investimento, piano economico-finanziario;
  • piano d’investimento, contenente più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento, ivi inclusa la pianificazione temporale degli investimenti;
  • dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico (o da un professionista abilitato);
  • dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);
  • prospetto contenente i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, nel caso in cui l’impresa proponente sia associata o collegata;
  • computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, qualora previste nel programma di investimento, redatto da un tecnico abilitato;
  • documentazione probatoria per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, incluse relazioni tecniche e perizie giurate per l’efficienza energetica e il contributo agli obiettivi climatici;
  • copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute, accompagnata dalla dichiarazione di impegno al mantenimento per almeno 3 anni;
  • copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta.

7.4 Identità digitale e firma

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa.

È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese.

7.5 Una sola domanda per impresa

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

8. Valutazione delle domande e attribuzione del punteggio

8.1 Fasi dell’istruttoria

Invitalia procede all’istruttoria delle domande, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria formata in caso di esaurimento delle risorse in una stessa giornata, completando l’attività per ciascuna domanda entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all’impresa proponente.

L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

  • verifica preliminare della capacità di rimborso: l’Agenzia accerta la capacità dell’impresa proponente di restituire il finanziamento agevolato, verificando la relazione Cflow ≥ Cfa / n;
  • verifica della completezza della documentazione e dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi;
  • valutazione del programma di investimento, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall’Allegato 5 del decreto.

8.2 Criteri di valutazione e punteggi

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità sono successivamente valutate tramite l’attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio Elementi di valutazione Punteggio Max Soglia minima
Caratteristiche del soggetto proponente – copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
– copertura degli oneri finanziari;
– indipendenza finanziaria;
– incidenza della gestione caratteristica sul fatturato
32 12
Qualità della proposta – qualità della proposta progettuale (rapporto investimenti in tecnologie 4.0 / investimenti totali); – sostenibilità economica dell’investimento (MOL / investimenti ammessi) 28 14
Sostenibilità ambientale del programma di investimento – programma di economia circolare;
– programma di efficienza energetica (risparmio ≥ 5%); – contributo agli obiettivi climatici;
– certificazioni ambientali
20 n.a.

Soglia minima complessiva per l’ammissione: 35 punti su 80.

8.3 Punteggi aggiuntivi

Alle imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, sono dotate del rating di legalità, l’Agenzia attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti.

Ulteriori 3 punti sono attribuiti alle imprese proponenti in possesso, alla medesima data, della certificazione della parità di genere.

L’attribuzione di tali punteggi avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 4, comma 5.
Di seguito sistema di calcolo dei punteggi:

Calcolo punteggi

Dati economico‑finanziari (euro)

Ulteriori caratteristiche del programma

📋 Risultati

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8.4 Chiusura dello sportello e accesso alla fase istruttoria

La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante.

Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento.

8.5 Provvedimento di concessione

Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell’Agenzia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria in ordine agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni.

L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini ivi indicati, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione sottoscritto, l’Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato.

9. Erogazione delle agevolazioni

9.1 Stati di avanzamento lavori (SAL)

Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione all’Agenzia di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un importo almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve, in ogni caso, essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di comunicare la necessità, non imputabile alla stessa, di differire il predetto termine.

9.2 Modalità di erogazione

L’impresa beneficiaria può scegliere tra due modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento:

  • conto corrente bancario ordinario (anche non dedicato): l’erogazione avviene sulla base di titoli di spesa quietanzati (già pagati). L’impresa utilizza un conto corrente bancario ordinario per i pagamenti e presenta la documentazione delle fatture pagate;
  • conto corrente vincolato: l’erogazione avviene sulla base di titoli di spesa non quietanzati. L’impresa apre un conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate, conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori. Invitalia versa le quote di agevolazione sul conto vincolato e la banca paga direttamente i fornitori.

9.3 Tempistiche di erogazione

Entro 50 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l’Agenzia provvede a effettuare le verifiche di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto direttoriale e a erogare l’agevolazione sul conto corrente prescelto dall’impresa beneficiaria.

Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione.

9.4 Limite all’erogazione del contributo in conto impianti

L’erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90% del totale del contributo concesso. Il restante 10% è erogato dall’Agenzia solo successivamente all’effettuazione di un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento.

9.5 Tracciabilità delle spese

Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa connessi al programma di investimento agevolato riportano la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 18 marzo 2026 Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” – ID … CUP …».

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

10. Obblighi del beneficiario e cause di revoca

10.1 Obblighi del beneficiario

L’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:

  • mantenere le immobilizzazioni agevolate per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata;
  • effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità;
  • tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall’Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi competenti;
  • garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento;
  • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea;
  • garantire il rispetto delle norme europee e nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando che tutte le fatture e/o i documenti giustificativi contengano riferimenti al PN RIC 2021-2027 e al Codice Unico di Progetto (CUP);
  • garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali, alla parità tra uomini e donne, alla non discriminazione, all’accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.

10.2 Cause di revoca totale

Le agevolazioni sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili all’impresa beneficiaria;
  • mancata realizzazione del programma di investimento nei termini previsti (salvo che la parte realizzata non risulti organica e funzionale);
  • mancata attivazione del codice ATECO di attività economica per l’unità produttiva agevolata;
  • apertura di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria antecedentemente alla data di ultimazione dell’investimento;
  • sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
  • intervento di un’operazione di delocalizzazione;
  • accertamento di uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 5, comma 2, del DM;
  • accertamento di variazioni ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
  • mancata presentazione della richiesta di erogazione a saldo entro il termine previsto;
  • rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario.

10.3 Cause di revoca parziale

Le agevolazioni sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

  • mancato mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva;
  • violazione della disciplina in materia di stabilità delle operazioni (cessazione o trasferimento dell’attività al di fuori dei territori delle Regioni meno sviluppate nei 3 anni successivi);
  • cessione della proprietà dell’unità produttiva ad altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso;
  • modifica sostanziale dell’attività economica e/o della capacità produttiva che comprometta il raggiungimento degli obiettivi originari;
  • realizzazione parziale del programma di investimento (se la parte realizzata è organica e funzionale);
  • mancata installazione dei beni oggetto del programma nei termini previsti (se la parte realizzata è organica e funzionale);
  • mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni (se la parte di investimento realizzata è organica e funzionale);
  • mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato.

10.4 Restituzione delle somme

Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall’articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

La revoca, totale o parziale, è disposta dal Ministero che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo.

Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

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Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:

  • valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
  • assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
  • presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
  • analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
  • assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.

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