L’incentivo in sintesi: contributi a fondo perduto per progetti – dal valore tra i 3 ed i 20 mln di euro – che prevedono il miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime; domande a partire dal 10 ottobre 2023 e fino al successivo 12 dicembre, come da Decreto 30 agosto 2023.

A chi è rivolta la misura – Possono beneficiare degli interventi del FTI (fatto salvo quanto previsto in termini di limitazioni così come dettagliate nel Decreto 21 ottobre 2022, art. 5 comma 2) le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti
nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta
nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007

E’ inoltre necessario possedere i seguenti requisiti:

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’articolo 1, paragrafo
4, lettera c), del Regolamento GBER;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi

Quali progetti agevola la misura – Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato da questo incentivo, i programmi di investimento proposti dai soggetti che possono presentare domanda devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:

a) una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo II del presente decreto;

e/o

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell’ambito del Titolo III del presente decreto.

In particolare:

a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile
per l’autoconsumo.

E’ importante sollineare che:

  • i programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali previste dalla misura non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente
  • per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014
  • i programmi di investimento da realizzare con il sostegno finanziario di questa misura possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, da progetti per la formazione del personale, nel rispetto delle previsioni in proposito previste dal decreto e dall’articolo 31 del Regolamento GBER; spese che potranno avere un importo non superiore al 10 per cento di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento ammissibili a contributo

Le spese ammissibili alle agevolazioni – Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, ovvero:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile.;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ulteriori indicazioni sui costi agevolabili:, per le spese di cui ai punti a) e b), potranno essere considerati costi agevolabili anche con riferimento all’applicazione del meccanismo dei costi supplementari ove previsto dall’aiuto individuato. Qualora i programmi siano realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento, come previsto dal punto 53quinquies, lettera m), del predetto Quadro temporaneo.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Inoltre:

  • non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne
  • le spese per immobilizzazioni, materiali e immateriali, che devono essere nuove di fabbrica, andranno acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; per dette spese, inoltre, andrà osservato quanto segue:
    • spese riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
    • spese riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • inoltre, qualora riferite a mezzi mobili, le spese agevolabili riguarderanno unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; mezzi mobili che, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento

Le agevolazioni concedibili dalla misura: le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla Sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del Regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 2 del Decreto 30 agosto 2023 [Per i programmi di investimento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costisupplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. Detti investimenti devono avere una capacità di produzione e una durata di vita comparabili e devono essere conformi alle norme dell’Unione già in vigore. Il controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema ETS dell’Unione europea]
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall’articolo 17 del Regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del
Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53quinquies, lettera n), del
Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto; d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31
del Regolamento GBER.

In particolare,

  • con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica:

a. pari al 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 10, comma 2 del Decreto, maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;

b. pari al 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto, maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c;

  • con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

a. per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, ovvero 60% per le Piccole Imprese, 50% per le Medie Imprese, 40% per le Grandi Imprese

b. per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;

c. per gli investimenti realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a e b, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell’impresa beneficiaria dall’articolo 17 del Regolamento GBER.

Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a e b.

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