CDP VENTURE CAPITAL FONDO DIGITAL TRANSITIONE

Gli obiettivi del Fondo Digital Transition

CDP Venture Capital con questo Fondo intende incoraggiare e stimolare la transizione digitale delle filiere attraverso investimenti di venture capital diretti e indiretti.

I settori di investimento privilegiati dal Fondo Digital Transition

Il Fondo Digital Transition investe direttamente o indirettamente, attraverso la sottoscrizione di fondi di venture capital, in imprese target a carattere innovativo e con elevato potenziale di sviluppo attive a favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e della blockchain, ovvero in altri ambiti della transizione digitale. Le operazioni di Investimento del fondo, sia dirette che indirette, riguarderanno, inoltre, imprese ad alto potenziale di crescita che sono volte a favorire la transizione digitale e che sono conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del Principio DNSH (do not significant harm).

L’investimento indiretto nelle società target può avvenire sia attraverso fondi istituiti e gestiti da CDP Venture Capital, sia attraverso altri fondi di investimento gestiti da gestori autorizzati.

Dotazione finanziaria del Fondo Digital Transition

ll Digital Transition Fund è un fondo mobiliare riservato di tipo chiuso istituito nel settembre 2022 in base all’accordo sottoscritto dal MIMIT e CDP Venture Capital SGR S.p.A., attraverso l’utilizzo di risorse stanziate dall’Unione Europea per il tramite dell’iniziativa NextGeneration EU e ricomprese nel PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” per un ammontare di Euro 400 milioni.

Obiettivi finanziari e reddituali del Fondo Digital Transition

Il Fondo Digital Transition ha un obiettivo di rischio/rendimento in linea con le condizioni di mercato per la tipologia di fondo di venture capital chiuso mobiliare e riservato, connesso all’andamento del portafoglio di investimenti, considerato nella sua interezza, e tenendo conto della tipologia di investitore, assicurando una adeguata diversificazione del medesimo. La permanenza, inoltre, del Fondo nel capitale delle società target è limitato, ed il periodo di partecipazione sarà stabilito in funzione delle politiche di gestione del fondo medesimo e sarà oggetto di specifica negoziazione con le società target.

I destinatari degli investimenti attivati dal Fondo Digital Transition

Il Digital Transition Fund – PNRR è uno strumento atto a stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione nei settori della transizione digitale tramite investimenti di venture capital. In particolare, per “imprese target” si intendono:

  • le start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI (di cui alla Raccomandazione 361 dell’8 maggio 2003) delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
  • le start-up e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building, qualora lo spin-off sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020;
  • le imprese holding che, cumulativamente,
    • (i) abbiano sede legale in uno Stato diverso dall’Italia e controllino (ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.) una delle imprese di cui ai precedenti alinea, e
    • (ii) svolgano effettivamente il proprio business o abbiano programmi di sviluppo in Italia; in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia.

Inoltre, la circostanza che un’impresa target non si qualifichi come “start-up innovativa” o come “PMI innovativa” non è ostativa all’investimento da parte del Fondo, ferma restando la verifica della corrispondenza del business/progetti di sviluppo dell’impresa con gli ambiti di interesse del Fondo da parte dei competenti organi di governance della SGR CDP Venture Capital.

I requisiti per l’accesso alla selezione delle imprese “target” da parte del Fondo Digital Transition

Le opportunità di investimento dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • essere, prioritariamente, dirette a start-up e PMI delle filiere della transizione digitale e le start-up e PMI che realizzano progetti innovativi, ivi incluse le piccole e medie imprese nate da spin-off di grandi imprese, queste ultime unicamente qualora lo spin-off sia avvenuto in data non antecedente il 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
  • favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero in altri ambiti della transizione digitale;
  • essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH.

Come avviene l’investimento nelle imprese selezionate con il Fondo Digital Transition

Gli investimenti diretti verranno realizzati mediante strumenti di equity e quasi-equity, fermo restando che le modalità tecniche per l’effettuazione dei singoli investimenti (quanto, ad esempio, a importo investito e specifica tipologia di strumento) saranno valutate e definite caso per caso dal team di investimento. In conformità alla prassi di mercato CDP Venture Capital si riserva la facoltà di subordinare l’investimento al riconoscimento di taluni diritti specifici, quali ad esempio diritti informativi o di governance. Gli investimenti indiretti (modalità fondo di fondi), avverranno mediante sottoscrizione di strumenti di “fondi target di terzi” gestiti da “gestori autorizzati”.

Principali informazioni richieste alle potenziali società target in caso di investimenti diretti da parte del Fondo Digital Transition (due diligence)

  • mercato e settore:
    • descrizione della value proposition della società
    • approfondimento sul mercato di riferimento (size e key trend in corso e opportunità
  • progetto innovativo:
    • descrizione dell’attività svolta dall’impresa target e del progetto innovativo che si intende avviare o che è già stato avviato (specificando le date di avvio)
    • approfondimento sull’ambito digital/innovativo del progetto
    • definizione della problematica / esigenza di mercato che il progetto vuole intercettare
  • prodotto e tecnologia:
    • descrizione del prodotto e i suoi elementi distintivi
    • stadio di maturità (pre-commercializzazione, post MVP, Beta, etc.)
    • eventuale presenza di IP (proprietà intellettuale)/Brevetto
  • panorama competitivo:
    • principali competitor nel settore e nella geografia/mercato target
    • elenco fattori distintivi/vantaggi competitivi
  • investimento:
    • dimensione complessiva del round (investimento complessivo da parte di nuovi investitori, in caso di presenza di co-investitori) e “ticket” richiesto al Fondo
    • elenco sintetico delle risorse richieste nel round in questione e modalità di impiego (anche in coerenza con il business plan)
  • presenza di coinvestitori:
    • indicare eventuale presenza di co-investitori e loro natura pubblica o privata
    • elenco ammontari sottoscritti/impegnati da investitori terzi
  • equity story:
    • dettaglio dello storico degli eventuali round precedenti e relativa valutazione dell’impresa target
  • principali KPI’s:
    • metriche di traction (crescita fatturato, evoluzione margini, recurring revenues)
    • KPI’s di business
    • KPI’s finanziari (Ricavi, EBITDA, PFN, etc.) e ultimi 2 bilanci
  • Business Plan:
    • BP sintetico con linee di ricavo per ogni servizio/prodotto negli ultimi tre anni e proiezioni dei prossimi 3-5 anni
    • tipologia di clienti e numerosità: B2B (large or Small B – corporate o SMEs), B2C, settore specifico etc.
    • distribuzione (on/offline – diretta o indiretta etc.)
    • pricing
    • in caso di società estera che controlla un’impresa italiana, specificare Use-of-proceeds per la controllata italiana
  • cap table (divisione quote tra i soci di una società con le relative percentuali e il valore delle stesse) attuale:
    • ultima cap table disponibile e statuto della società ed eventuali patti parasociali
  • founding team e risorse:
    • nominativi e contatti (e-mail e numero di cellulare) dei soci fondatori
    • background del founding team (CV), con dettaglio esperienze imprenditoriali precedenti
    • numero di risorse full time, part time e consulenti esterni
  • ESG:
    • eventuale presenza di una policy ESG ed informazioni su come l’attività della società contribuisca nel lungo periodo ai temi ambientali, sociali e di governance
FAQ – Digital Transition Fund PNRR

FAQ – Digital Transition Fund PNRR

Domande frequenti sugli investimenti diretti del fondo gestito da CDP Venture Capital SGR

1. Cosa si intende per “investimenti diretti” nel bando?

Per investimenti diretti si intendono investimenti di equity e quasi equity nelle imprese target e/o nelle società veicolo (es. newco) costituite dal Fondo.

Il fondo può investire attraverso equity (capitale di rischio), quasi-equity (strumenti ibridi), debito e quasi-debito, in base alla struttura finanziaria più adatta al progetto e alla fase di sviluppo dell’impresa.

2. Quali imprese possono candidarsi per investimenti diretti?

Startup, PMI innovative, programmi di incubazione/accelerazione, e piccole/medie imprese nate da spin-off di grandi aziende, che operano nei settori della transizione digitale:

  • Intelligenza Artificiale
  • Cloud computing
  • Assistenza sanitaria
  • Industria 4.0
  • Cybersecurity
  • Fintech
  • Blockchain
  • Microelettronica

3. Perchè è necessaria la valutazione pre-money?

Per determinare la partecipazione azionaria del fondo è necessaria una valutazione pre-money dell’impresa target che deve essere compresa entro un intervallo di valore prefissato tra minimo e massimo, e serve a determinare l’equity distribuita e dunque la relazione tra capitale nominale e fondo sovrapprezzo.

Questa valutazione serve a quantificare il sovrapprezzo sulle quote societarie e a stabilire la percentuale di equity che il fondo acquisirà in cambio dell’investimento. La valutazione è soggetta a verifica e approvazione da parte degli organi competenti di CDP Venture Capital SGR.

4. Possono candidarsi imprese holding straniere?

Sì, se soddisfano tutti questi requisiti:

  • Controllano un’impresa italiana ammissibile
  • Svolgono business o hanno programmi di sviluppo in Italia
  • Le risorse investite saranno utilizzate in Italia
  • La proprietà intellettuale sviluppata resterà in Italia

Gli investimenti in imprese holding sono limitati al 30% del numero delle imprese target in portafoglio.

5. Quali requisiti in termini di DNSH devono rispettare le imprese?

Le imprese non devono concentrarsi sostanzialmente in settori esclusi:

  • Produzione di energia basata sui combustibili fossili
  • Industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂
  • Produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti (non a emissioni zero)
  • Raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti (con alcune eccezioni)
  • Trattamento di combustibile nucleare e produzione di energia nucleare

Il 50% dei ricavi lordi non deve provenire da questi settori.

6. Quale documentazione è necessaria per candidarsi?

Documentazione richiesta:

  • Pitch deck con informazioni della Due Diligence Checklist (Allegato 1)
  • Documenti per l’identificazione del titolare effettivo
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) per attestare l’assenza di conflitti di interesse
  • Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del legale rappresentante
  • Informativa privacy sottoscritta

Inviare a: digitaltransitionfund@cdpventurecapital.it

7. Come avviene la valutazione delle candidature?

CDP VC effettua una due diligence selettiva che include:

  • Screening preliminare
  • Verifiche AML (anti-money laundering)
  • Due diligence ESG (ambiente, sociale, governance)
  • Analisi di fattori come parità di genere e inclusione
  • Verifiche sui rischi operativi e reputazionali

Per investimenti fino a 1.000.000€, CDP VC può basarsi su una due diligence autodichiarativa.

8. Il fondo richiede diritti particolari negli accordi di investimento?

Sì, il fondo chiede un diritto di opzione/sottoscrizione per futuri aumenti di capitale, anche in misura più che proporzionale, soggetto a:

  • Raggiungimento delle milestone previste entro limiti temporali predefiniti
  • Approvazione da parte degli organi competenti di CDP Venture Capital SGR

Inoltre, se ritenuto vantaggioso, il fondo può prevedere un impegno vincolante a partecipare a round successivi.

9. Qual è la percentuale di risorse riservata al Mezzogiorno?

Il 40% delle risorse investibili è riservato a investimenti in Regioni del Mezzogiorno:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Oppure in imprese con sede operativa ubicata in queste regioni.

10. Entro quando devono essere perfezionati gli investimenti?

Gli accordi di investimento iniziali devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2026.

Verranno conteggiate anche le risorse soggette alle condizionalità ex ante per l’investimento nei round successivi, previste negli accordi di investimento relativi agli investimenti iniziali.

11. Quali sono le cause di revoca dell’investimento?

Il fondo può procedere con la revoca dell’investimento in caso di:

  • Frode
  • Conflitto di interessi
  • Verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio non veritiere
  • Doppio finanziamento
  • Mancato rispetto delle condizioni pattuite

Le revoche sono precedute dalle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.

12. Ci sono obblighi di comunicazione per le imprese beneficiarie?

Sì, le imprese beneficiarie devono:

  • Garantire adeguata visibilità dell’investimento
  • Citare esplicitamente il finanziamento da parte dell’Unione Europea e dell’iniziativa NextGeneration EU
  • Riportare il logo dell’Unione Europea su materiali di comunicazione
  • Diffondere informazioni coerenti, efficaci e proporzionate

Questi obblighi sono previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

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Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:

  • valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
  • assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
  • presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
  • analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
  • assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.

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© Riproduzione riservata / leggere con attenzione l’articolo qui proposto è basato su di un paziente – e si spera corretto – lavoro di analisi fatto da creazionedimpresa.it srls, che cerca di fornire per lo strumento trattato (spesso esaminando i diversi strumenti legislativi che conducono i potenziali beneficiari al relativo utilizzo) una visione il più possibile organica, e di semplice analisi, per chiarirne i vantaggi e l’applicabilità per le imprese che intendono servirsene; è dunque gradito – da parte di chi volesse così gentilmente utilizzare i contenuti qui proposti nei propri scritti, soprattutto se pubblicati nella rete internet – citare la provenienza di quella che rappresenta una visione personale, quella appunto fornita dai titolari di questo sito web, usando la seguente sequenza di parole “notizia tratta dal sito creazionedimpresa.it”; benvenuto sarà, dunque, l’inserimento del link a questa pagina così da riprodurne per intero il contenuto.

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