L’incentivo in sintesi: Invitalia con il Contratto di Sviluppo mette a disposizione agevolazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti di grandi dimensioni, realizzati da una o più imprese, nei seguenti settori:
- industria
- servizi
- turismo
- prima trasformazione prodotti agricoli (TPA)
- tutela ambientale
Per le sue caratteristiche, il Contratto di Sviluppo è il principale strumento ordinario di finanza agevolata dedicato al sistema delle imprese, rendendo disponibili contributi in conto impianti, contributi alla spesa, contributi in conto interessi su finanziamenti ordinari, finanziamenti agevolati; risorse destinate ad attività sia di investimento che di ricerca e sviluppo.
Le principali caratteristiche dell’incentivo: il Contratto di sviluppo è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, connessi e funzionali tra di essi.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
Gli obiettivi: il Contratto di sviluppo ha l’obiettivo di favorire:
- la riqualificazione settoriale
- lo sviluppo di filiere e poli di specializzazione
- il riposizionamento competitivo dei tradizionali settori produttivi
- l’attrazione degli investimenti esteri
- la creazione di reti di imprese
- la promozione di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’investimento complessivo minimo richiesto per singolo Contratto di sviluppo:
- per industria, servizi e turismo: 20 milioni di euro (per i soli progetti in campo turistico da realizzare in aree interne oppure in immobili dismessi il valore minimo scende a 7,5 milioni di euro)
- per attività di prima trasformazione prodotti agricoli (TPA): 7,5 milioni di euro (riaperti i termini per la presentazione a partire dal 20 ottobre 2023)
Numero di aziende che possono presentare un Contratto di sviluppo: un progetto di contratto di sviluppo può essere presentato o da una sola impresa (intesa come una sola partita iva), o da un gruppo di imprese (ovvero di partite iva) fino ad un massimo di n. 5 imprese; in caso di gruppo di imprese, la domanda di agevolazioni ai sensi dello strumento Contratto di Sviluppo verrà presentata dall’impresa capofila, che assumerà il ruolo di “proponente”. I contratti di sviluppo possono essere presentati anche da reti di imprese; in tale eventualità il soggetto proponente è rappresentato dalla “persona giuridica” rappresentativa del contratto di rete, ovviamente per un massimo di n. 5 imprese.
L’investimento minimo richiesto per il Contratto di sviluppo nel suo complesso e per singola impresa partecipante
I contratti di sviluppo devono avere un valore minimo di 20 milioni di euro per quelli presentati in ambito sia industriale/servizi e di 7,5 milioni di euro per i progetti presentati come TPA e per progetti turistici realizzati nei comuni che rientrano nelle cosiddette “Aree interne” oppure mirati al recupero / alla riqualificazione di strutture dismesse.
Il soggetto proponente, ovvero quello che presenta ad Invitalia il contratto di sviluppo sia esso in forma singola, sia esso presentato in un gruppo di imprese pari ad un massimo di cinque, dovrà osservare i seguenti limiti:
- 10 milioni di euro per progetti in ambito industriale / servizi
- 7,5 milioni di euro per progetti in ambito turistico
- 3 milioni di euro per progetti in ambito TPA
- 3 milioni di euro per progetti turistici realizzati nei comuni che rientrano nelle cosiddette “Aree interne” oppure se mirati al recupero / alla riqualificazione di strutture dismesse (*)

(*) per struttura edilizia dismessa s’intende una struttura a destinazione industriale, artigianale, terziaria o commerciale, nella quale la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione dell’attività economica, si sia prolungata ininterrottamente per un periodo non inferiore a 12 mesi; per struttura sottoutilizzata s’intende una struttura, già nella disponibilità dell’impresa, non utilizzata o utilizzata in misura parziale o, comunque, inferiore al 50% della superficie utile per finalità produttive in senso stretto. Fornire documentazione atta a comprovare lo “status” di struttura dismessa (indicare data di dismissione, ultima attività produttiva presente, proprietà attuale, descrivere lo stato conservativo, vantaggio paesaggistico ambientale legato al recupero delle strutture, ecc.).
Tipologia di investimenti per programmi industriali, TPA:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) riconversione di un’unità produttiva esistente (*);
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente (**);
e) acquisizione attivi di un’unità produttiva in un’area di crisi (escluse procedure concorsuali) (***)
(*) intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe – codice numerico a quattro cifre – della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza
(**) intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti elo dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
(***) intesa quale acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza deII’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell’ occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l’acquisizione delle quote dell’impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3 lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma; opportunità non prevista per i contratti di sviluppo nella tipologia TPA, trasformaziome e commercializzazione prodotti agricoli
inoltre (notazione valida per tutti i contratti di sviluppo):
ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Tipologia di investimenti per programmi di Tutela ambientale:
- tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra – decarbonizzazione
- efficientamento energetico
- promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, pe autoconsumo all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare.
I contratti di sviluppo nel campo turistico
(A partire dal 1mo luglio 2025 la misura per il turismo è sospesa)
Le principali variazioni alla sezione del DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche per quel che riguarda l’articolo 7 “Programmazione di sviluppo attività turistiche” del 6/11/2024 pubblicato sul sito del MIMIT il 28/12/2024
- (comma 1) Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva e dell’attrattività turistica, ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
- (comma 2) Ai fini di cui al comma 1, il progetto d’investimento del soggetto proponente (e dunque obbligo solo per questa impresa e non per le imprese eventualmente aderenti) deve avere necessariamente ad oggetto interventi riconducibili:
a) al potenziamento e/o al miglioramento dell’offerta ricettiva. A tal fine il progetto deve rientrare in
una o più delle seguenti categorie:
- 1. realizzazione di nuove strutture ricettive;
- 2. ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 3. incremento della qualità dell’offerta ricettiva, a condizione che il progetto di investimento riguardi interventi volti ad aumentare la classificazione delle strutture ricettive sulla base della normativa nazionale e regionale applicabile;
- 4. integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica, anche in funzione della destagionalizzazione dei flussi turistici ed in assenza delle fattispecie di cui ai punti sub 2. e 3.
b) al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di risalita e le attività connesse ai comprensori sciistici, i porti turistici, i parchi tematici e acquatici, gli stabilimenti termali.
- (comma 3) I progetti di investimento realizzati dalle eventuali imprese aderenti possono riguardare, in aggiunta alle categorie di cui al comma 2, la realizzazione di interventi volti al potenziamento e al miglioramento delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e delle attività commerciali. Gli interventi di cui al presente comma possono, altresì, essere realizzati dal soggetto proponente qualora lo stesso presenti, nell’ambito del medesimo programma di sviluppo, diversi progetti di investimento. Resta fermo, per i progetti concernenti le attività commerciali, il rispetto del limite percentuale di cui al comma 1.
- (comma 4) L’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento è consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) i progetti d’investimento sono realizzati dalla medesima impresa ovvero da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
b) i progetti d’investimento sono realizzati da più imprese che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e sono volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
c) i progetti d’investimento sono realizzati da più imprese che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e che sono in grado di dimostrare la sussistenza di concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.
- (comma 5) I progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo possono attenere, tra l’altro, lo sviluppo di processi di digitalizzazione e di progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza dei clienti, anche nell’ottica di promuovere un turismo consapevole e sostenibile e diversificare l’offerta turistica.
- (comma 6) Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo di cui all’art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 7,5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Condizioni di accesso per programmi industriali e turistici – Le imprese partecipanti devono scegliere almeno n. 2 dei seguenti criteri da considerare nello sviluppo dei progetti da presentare:
- Positivo impatto sull’occupazione (*)
- Recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate
- Realizzazione/consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata (**)
- Contributo allo sviluppo tecnologico (***)
- Rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri (°)
- Impatto ambientale (°°)
- Contributo alla destagionalizzazione dei flussi (turismo)
(*) Positivo impatto sull’occupazione, rispetto di almeno una delle seguenti indicazioni:
a. l’ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macroarea di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese (s’intende il tasso di disoccupazione alternativamente del Mezzogiorno del Centro o del Nord)
b. l’aumento del numero degli occupati
c. la capacità del programma di sviluppo di assorbire lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dellle Imprese e del Made in italy
(**) Realizzazione/consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata Idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata:
Idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata. In particolare:
a. per i programmi realizzati da più imprese: i singoli progetti di investimento devono risultare strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera
b. per i programmi realizzati da una sola impresa: il programma deve presentare forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.
(***) Contributo allo sviluppo tecnologico: da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione. La rilevanza è da valutarsi sulla base dello stato dell’arte internazionale della tecnologia, dei metodi produttivi, organizzativi e/o di commercializzazione.
(°) Rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri (considerazione di almemo uno dei due seguenti criteri):
a. Rafforzare la presenza sui mercati esteri: la percentuale di fatturato sviluppato su mercati esteri deve essere pari ad almeno il 20% del totale dei ricavi.
b. Attrazione investimenti esteri: i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche) che debbono detenere almeno il 51% del capitale sociale dell’impresa controllata.
(°°) Impatto ambientale in relazione (considerazione di almemo uno dei due seguenti criteri):
a. la previsione di investimenti nell’efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni o alla sostenibilità ambientale in un’ottica di economia circolare (compilare allegato F4. Matrice Ambientale); gli investimenti aventi finalità ambientali devono essere pari ad almeno il 50% dell’intero valore degli investimenti (Investimenti industriali + investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione) esposti nel contratto di sviluppo.
b. la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma. Sulla base di una relazione tecnica descrittiva dalla quale devono emergere elementi utili a qualificare il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse (nel caso di programma composto da un solo progetto d’investimento, evidenziare gli investimenti relativi alla struttura dismessa/sottoutilizzata rispetto al totale degli investimenti previsti (criterio della prevalenza); nel caso di un programma di sviluppo articolato in più progetti specificare l’importo complessivo degli investimenti relativi alla/e struttura/e dismessa/e o sottoutilizzata/e rispetto al totale degli investimenti previsti dal programma di sviluppo (importo superiore al 50%)).
Obiettivi specifici per i soli contratti di sviluppo in ambito turistico:
1. Positivo impatto sull’occupazione (come già dettagliati nel punto precedente)
2. Recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate (è necessario in proposito fornire relazione tecnica descrittiva dalla quale devono emergere elementi utili a qualificare il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse:
- a) Nel caso di programma composto da un solo progetto d’investimento, è necessario evidenziare gli investimenti relativi alla struttura dismessa/sottoutilizzata rispetto al totale degli investimenti previsti (criterio della prevalenza)
- b) Nel caso di un programma di sviluppo articolato in più progetti, è necessario specificare l’importo complessivo degli investimenti relativi alla/e struttura/e dismessa/e o sottoutilizzata/e rispetto al totale degli investimenti previsti dal programma di sviluppo (importo superiore al 50%)
3. Incidenza del programma su una filiera di interesse turistico da valutarsi avuto riguardo all’idoneità del programma a realizzare/consolidare e promuovere percorsi di interesse culturale, di turismo industriale, ospitalità alberghiera ed enogastronomia.
4. Capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi: presenza all’interno dei progetti di investimento di spese relative all’introduzione di servizi aggiuntivi particolarmente rilevanti ai fini della destagionalizzazione e/oorientate a tipologie di segmenti di mercato strategici per la destagionalizzazione.
5. Capacità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale: i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche) che debbono detenere almeno il 51% del capitale sociale dell’impresa controllata; in casi particolari, quali quelli di società quotate, può essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società.
Indicazioni sulle proposte di contratto di sviluppo in ambito TPA (trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli)
Le imprese di tutte le dimensioni che richiedono il Regime TPA dovranno fornire informazioni in merito:
1. alla necessità o meno di una valutazione di impatto ambientale prevista ai sensi della direttiva 2011/92/UE per gli investimenti richiesti alle agevolazioni;
2. al rispetto dei requisiti ambientali previsti dal CSR (Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale) della Regione in cui insisteranno gli investimenti da agevolare;
3. alla fattispecie che gli investimenti non prevedano aumenti della produzione che siano soggetti a restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o a limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell’Unione europea a livello di singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione (Reg. UE n. 1308/2013).
Le sole imprese di grandi dimensioni che richiedono il Regime TPA dovranno fornire:
• Per l’effetto di incentivazione (art. 19-bis comma 7 lett. b) del DM 9.12.2014 come modificato dal DM 19.04.2023):
– scenario controfattuale (eventuale) costituito da progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi a sostegno che consentano all’Agenzia di verificarne la credibilità. Al riguardo, l’azienda potrà fornire atti interni agli organi sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali di consiglio di amministrazione, verbali assembleari, ecc.) o analisi di eventuali discontinuità negli importi degli investimenti di cui si prevede la realizzazione per effetto delle agevolazioni pubbliche, rispetto agli investimenti realizzati negli anni precedenti nelle unità produttive oggetto del programma di sviluppo;
– qualora non sia individuabile uno specifico scenario controfattuale, dai piani aziendali dell’impresa interessata dovrà, comunque, risultare un deficit di finanziamento, ovvero la presenza di costi di investimento superiori al valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
• Per la proporzionalità dell’aiuto (art. 19-bis comma 14 lett. b) del DM 9.12.2014 come modificato dal DM 19.04.2023):
– documentazione ufficiale atta a verificare che gli aiuti non superino l’importo del sovraccosto netto di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, che non superino il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
La condizione richiesta può essere dimostrata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui l’aiuto non determini un incremento del tasso interno di rendimento dell’investimento tale che lo stesso risulti superiore ai normali tassi di rendimento applicati dall’impresa ad altri progetti di investimento analoghi o al costo medio del capitale dell’impresa nel suo insieme o ai tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
Le spese ammissibili per i progetti di investimento:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni (nei limiti del 10% del totale investimento ammissibile);
b) opere murarie e assimilate (nel limite del 40% del totale investimento ammissibile, elevabile al 70% per progetti nel campo turistico);
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive come disposto dall’articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto del 9 dicembre 2014;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate; f) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile).
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
Le agevolazioni previste:
per i progetti di sviluppo (ovvero per la realizzazione di programmi “produttivi”, i più diffusi dei quali sono la realizzazione di una nuova unità produttiva e l’ampliamento di una unità produttiva esistente) il Contratto di Sviluppo prevede sostanzialmente le seguenti agevolazioni (fino alla copertura del 75% del valore degli investimenti previsti):
- contributo conto impianti (contributo a fondo perduto) sulla spesa per investimenti
- finanziamento agevolato.
La rimanente quota di copertura di detti investimenti dovrà, inoltre, essere resa disponibili sotto forma di apporto mezzi propri e/o finanziamenti da terzi (ad esempio finanziamenti bancari a medio termine) purchè non assistiti da alcuna forma di aiuto pubblico (ad esempio non sarà possibile accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale)
La nuova carta di aiuti prevede dunque i seguenti massimali di agevolazione in funzione sia delle aree di ubicazione dei programmi:

E’ essenziale tener presente che se si opta per il solo “contributo a fondo perduto” (contributi in conto impianti), la percentuale di agevolazione da considerare è quella indicata come ESL.
Se, invece, si opta per un mix tra contributo a fondo perduto (o, più correttamente, contributi in conto impianti) e finanziamento agevolato, occorre verificare quanta parte dell’ESL viene attribuita alla parte agevolata del tasso in interesse che verrà applicato al finanziamento agevolato (agevolazione che dipenderà, oltre che dagli elementi di seguito riportati, dalla durata del finanziamento, includendo in essa l’eventuale periodo di preammortamento). Per tale finalità occorre procedere sulla base dei seguenti punti in riferimento alla determinazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato, che sarà pari al 20% del tasso “pieno” ottenuto in funzione del seguente iter:
a) individuare il tasso di riferimento per agevolazioni da applicare al finanziamento agevolato (rilevabile in questa pagina della Commissione Europea)
b) definire il rating del soggetto richiedente, che ricalcola – se il rating lo richiede – il tasso di riferimento; qui documento Invitalia per calcolo rating
c) individuare il tasso di attualizzazione per le agevolazioni e gli investimenti agevolabili (rilevabile in questa pagina del MIMIT)
Una volta stabilito un certo mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato (la somma non può superare il 75% dell’investimento agevolabile), ed una volta stabilita la durata del finanziamento agevolato, occorrerà definire il tasso agevolato (utilizzando le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b)), calcolare il piano di ammortamento, calcolare per quest’ultimo la quota di oneri finanziari agevolati (dunque l’80% del tasso di base ricalcolato in base alla definizione del rating), e dunque attualizzare gli investimenti agevolati, i contributi a fondo perduto ed i contributi sul tasso applicato al finanziamento agevolato utilizzando il tasso di cui al precedente punto c). Nel caso in cui la somma delle agevolazioni così definite ed attualizzate, rapportata al valore sempre attualizzato degli investimenti agevolabili, è superiore all’ESL di riferimento, occorrerà ridefinire la composizione delle agevolazioni tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, così come occorrerà, ove necessario, ridurre la durata del finanziamento.
Per i progetti di ricerca industriale gli incentivi sono così concessi:
• 70% per le Piccole Imprese
• 60% per le Medie Imprese
• 50% per le Grandi Imprese
Per i progetti di sviluppo sperimentale gli incentivi sono così concessi:
• 45% per le Piccole Imprese
• 35% per le Medie Imprese
• 25% per le Grandi Imprese
Per i progetti di innovazione gli incentivi sono così concessi:
• 50% per le Piccole Imprese
• 50% per le Medie Imprese
• 15% per le Grandi Imprese
Per i progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale gli incentivi possono essere maggiorati di un ulteriore 15%, fino ad una intensità massima dell’80%, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Anche per i progetti di investimento a finalità ambientale realizzati nelle aree del Mezzogiorno i massimali di contributo possono arrivare all’80%.
In particolare, per la linea e) “Realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento” i contributi massimi ottenibili per le aree del Mezzogiorno sono cosi assegnati in funzione della dimensione dell’impresa richiedente:
• 80% per le Piccole Imprese
• 70% per le Medie Imprese
• 60% per le Grandi Imprese
Mentre per la linea f) “Realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale) i contributi massimi ottenibili per le aree del Mezzogiorno sono cosi assegnati in funzione della dimensione dell’impresa richiedente:
• 70% per le Piccole Imprese
• 60% per le Medie Imprese
• 50% per le Grandi Imprese
Si veda in proposito la seguente infografica:

Contratti di sviluppo “fast track”: possibilità di avere una “corsia preferenziale” per la valutaziomne dei progetti, prevista per contratti di sviluppo del valore non inferiore ai 50 milioni di euro. Per attivarli bisogna rispettare almeno uno dei seguenti criteri:
1. ll progetto soddisfa almeno tre delle condizioni qualificanti ex art. 9 c. 6:
- Impatto occupazionale
- Recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate
- Realizzazione/consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata
- Contributo allo sviluppo tecnologico
- Rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri
- Impatto ambientale
- Destagionalizzazione per programmi turistici
2. Progetto qualificabile come programma per la tutela ambientale ai sensi del Tit. IV del Decreto
3. Progetto proposto da una rete d’imprese.
Nel caso di progetti TPA andrà dimostrata anche la capacità di determinare effetti o sinergie con i sistemi di filiera regionale e/o nazionale.
Modalità di presentazione di un Contratto di sviluppo: i Contratti di sviluppo possono essere presentati ad Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata, di recente rinnovata.
creazionedimpresa.it è una società di consulenza e dunque se hai dubbi sul funzionamento di questa misura che stai gestendo in autonomia contatta gli enti responsabili della misura qui trattata.
Se invece desideri essere assistito professionalmente da creazionedimpresa.it:
[cresta-help-chat text=”contattaci via WhatsApp” icon=”yes” position=”top” use=”number” number=””](indicando in chat la misura di riferimento)
oppure invia una mail a info@creazionedimpresa.it, oggetto: CONTRATTO DI SVILUPPO
E se può aiutarti, scarica il questionario per i tuoi fabbisogni di investimento, che potrai trasmetterci all’indirizzo mail prima indicato o anche via whatsapp.
Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:
- valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
- assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
- presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
- analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
- assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.
© Riproduzione riservata / leggere con attenzione l’articolo qui proposto è basato su di un paziente – e si spera corretto – lavoro di analisi fatto da creazionedimpresa.it srls, che cerca di fornire per lo strumento trattato (spesso esaminando i diversi strumenti legislativi che conducono i potenziali beneficiari al relativo utilizzo) una visione il più possibile organica, e di semplice analisi, per chiarirne i vantaggi e l’applicabilità per le imprese che intendono servirsene; è dunque gradito – da parte di chi volesse così gentilmente utilizzare i contenuti qui proposti nei propri scritti, soprattutto se pubblicati nella rete internet – citare la provenienza di quella che rappresenta una visione personale, quella appunto fornita dai titolari di questo sito web, usando la seguente sequenza di parole “notizia tratta dal sito creazionedimpresa.it”; benvenuto sarà, dunque, l’inserimento del link a questa pagina così da riprodurne per intero il contenuto.
MISE | I Contratti di Sviluppo per le Filiere Industriali Strategiche con le risorse del PNRR - Creazione d'impresa
26 Aprile 2022[…] viene utilizzata la procedura “ordinaria” prevista per lo strumento di Invitalia “Contratto di Sviluppo“aggiungendo alla documentazione prevista l’istanza PNRR filiere […]
Invitalia | Contratto di sviluppo per il settore Agroindustria - Creazione d'impresa
6 Gennaio 2024[…] di sviluppo, sia per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, si veda qui la sezione di questo sito dedicata allo strumento Contratto di […]