Aiuti di stato – Nella maggiorparte dei casi, le agevolazioni, gli incentivi, i contributi riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di determinate spese (per investimenti e per costi di gestione) sono inquadrati come “aiuti di stato”. Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108. ll Dipartimento per gli Affari Europei, attraverso l’Ufficio per il Coordinamento in materia di aiuti di Stato, cura il coordinamento tra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto delle norme europee. Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti. Gli aiuti sono, dunque, ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato):

  • consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
  • rappresentano il giusto strumento per correggere taluni “fallimenti del mercato”.

Incentivi ed agevolazioni che non rientrano tra gli “aiuti di stato” – In alcuni casi le agevolazioni, gli incentivi ed i contributi riconosciuti a sostegno di determinate spese per investimenti e costi di gestione non sono classificati come “aiuti di stato” in quanto i loro effetti non sono considerati “distorsivi della concorrenza”. In ragione di ciò, quando determinate spese per investimenti e/o per costi di gestione sono agevolate con strumenti che non rientrano tra gli aiuti di stato, per dette spese è possibile il cumulo tra questi aiuti e gli aiuti di stato, imponendo solo che la somma dei contributi riconosciuti/ottenuti non superi il valore delle spese per le quali detti contributi sono stati riconosciuti.

Contributi a fondo perduto – Agevolazioni che consistono in un “rimborso” effettuato sul valore dei beni e/o dei costi di gestione riconosciuti agevolabili nell’ambito di uno specifico bando; si tratta dunque di risorse che l’azienda beneficiaria non deve restituire. Essi in particolare sono a loro volta suddivisi:

  • in “contributi in conto impianti”, i più diffusi, erogati in corrispondenza di spese per investimenti; inoltre il valore erogato si trasformerà – per quote del totale ricevuto – in ricavi aziendali per tanti anni quante sono le quote di ammortamento calcolate sugli investimenti sui quali i contributi sono stati erogati; in alternativa, più complessa, anziché considerare questi contributi come ricavi sarà possibile considerarli come quota da dedurre dagli ammortamenti da contabilizzare per ciascuno degli investimenti agevolati realizzati
  • in “contributi in conto esercizio”, erogati in corrispondenza di specifici costi di gestione ritenuti agevolabili; inoltre le agevolazioni ricevute sono considerate come ricavi al pari di quanto accade per i “contributi in conto impianti”, solo che vengono considerati come tali per i soli esercizi per i quali detti contributi vengono erogati

Inoltre:

  • per alcuni interventi specifici i contributi a fondo perduto vengono erogati sotto forma di “voucher”
  • i ricavi corrispondenti alle quote annue di detti contributi sono soggetti ad imposizione fiscale (più correttamente: contribuiscono alla costruzione della base imponibile).

Contributi in conto interessi:

  • consistono in un rimborso sugli interessi pagati su specifici finanziamenti e operazioni in locazione finanziaria (leasing)
  • in genere le risorse erogate figurano nella contabilità dell’azienda destinataria come ricavi e dunque soggetti ad imposizione fiscale (più correttamente: contribuiscono alla costruzione della base imponibile).

Finanziamenti agevolati – Si tratta di risorse (in genere dedicate all’agevolazione di spese per investimenti) erogate sotto forma di finanziamento, in genere bancario, che devono dunque essere restituite in un certo numero di anni e sulle quali deve essere calcolato un tasso di interesse in misura agevolata. Più in dettaglio:

  • è possibile prevedere un periodo di preammortamento, cioè un periodo nel quale viene corrisposto dall’azienda, quando previsti, gli interessi maturati in funzione delle risorse erogare
  • la fase di ammortamento è quella nel quale il finanziamento ricevuto viene restituito secondo uno specifico piano, appunto, di ammortamento, che prevede sia il rimborso del finanziamento ricevuto (definita in genere come “quota capitale”), sia il pagamento degli interessi, agevolati, maturati (definiti in genere come “quota interessi”)
  • se il tasso di interesse è in misura fissa in genere il piano di ammortamento è costruito con il metodo cosiddetto “alla francese”, che prevede per tutta la durata del piano il pagamento di una rata dal valore costante, che in essa prevede sia una quota interessi, il cui valore decresce, ed una quota capitale, il cui valore cresce.

Crediti di imposta – Si tratta di un “bonus” (sotto forma, appunto, di credito) maturato come quota di una certa spesa aziendale (investimenti e/o costi di gestione) da “spendere” nel modello F24 per il pagamento di tasse, imposte, tributi, oneri contributivi. Inoltre:

  • non tutti i crediti di imposta sono riconosciuti come “aiuti di stato” (e dunque possono essere cumulabili con altri incentivi anche oltre i limiti consentiti dai regimi dì agevolazione, come più avanti chiarito)
  • non tutti i crediti di imposta contribuiscono alla definizione della base imponibile (cioè non costituiscono reddito di impresa).

Garanzie per finanziamenti: si tratta di risorse pubbliche rese disponibili per garantire/co-garantire una banca o una istituzione pubblica in caso di finanziamento in termini di copertura del rischio di mancato rimborso (parziale o totale) da parte dell’azienda che ha ricevuto un finanziamento assistito da questa garanzia. Il principale strumento nazionale di garanzia pubblica è rappresentanto dal Fondo di Garanzia, gestito dal Mediocredito Centrale (fondo gestito da Invitalia).

Regimi di agevolazione – Le agevolazioni erogate seguono uno specifico “regime comunitario”: il “regime aiuti di stato” ed il “regime de minimis”. Più in dettaglio:

  • il “regime aiuti di stato” prevede dei massimali, espressi in una percentuale sugli investimenti o le spese da agevolare, che dipende dall’area geografica dove risiede l’attività agevolata, dalla dimensione dell’azienda beneficiaria, e dal settore dell’attività di impresa da agevolare; percentuale denominata come “ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo”
  • il “regime de minimis” prevede dei massimali monetari (plafond) che hanno una durata triennale, e le percentuali di agevolazione possono superare i massimali in ESL, fino a coprire interamente il valore della spesa agevolata.

ESL: sigla di Equivalente Sovvenzione Lorda, è l’indicatore stabilito in sede Unione Europea per indicare il valore massimo degli incentivi totali che un’azienda, in funzione di determinati indicatori, espressi in misura percentuale sugli investimenti da agevolare.

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Comment (1)

  1. ISMEA | Più Impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura - Creazione d'impresa
    6 Aprile 2022

    […] fino al 95% le spese agevolazioni, tenendo presente che sono previsti massimali, in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), pari al 50% per le regioni meno sviluppate e del 40% per le altre […]

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