Lo strumento in breve – Dall’11 novembre 2024 è possibile presentare domande di agevolazione nell’ambito dello strumento Contratto di Sviluppo dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione. La misura, in particolare, è stata attivata dalla Circolare del Mimit 18 ottobre 2024, n. 42927, Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi.
Le risorse finanziarie disponibili – A fronte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, in sede di prima applicazione sono destinate all’attuazione del presente intervento risorse pari a 350 milioni di euro. Tali risorse sono destinate, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l’efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ad esclusione della biomassa).
Caratteristiche degli interventi agevolabili con questa misura – Le domande di agevolazione devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nell’ambito dello strumento Contratto di Sviluppo come dettagliato nel nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Gli investimenti ammissibili alle agevolaizoni della misura – I progetti d’investimento devono garantire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
a) riduzione di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, delle emissioni dirette di gas serra degli impianti industriali che attualmente utilizzano combustibili fossili come fonte di energia. Detta riduzione può essere ottenuta mediante l’elettrificazione dei processi produttivi e il passaggio all’uso di idrogeno o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno (di seguito “investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra”);
b) riduzione di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, del consumo di energia negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni (di seguito “Investimenti per la riduzione del consumo di energia”).
Costi ammissibili e calcolo dell’importo di aiuto
a) per i progetti di investimento con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono tutti quei costi direttamente connessi al conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di un livello più elevato di efficienza energetica;
b) per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono rappresentati dalla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari rispetto alla situazione in assenza di aiuti, nell’arco della durata dell’investimento. Per la determinazione dei risparmi sui costi, dovranno essere prese in considerazione le variazioni dei costi operativi e di manutenzione, come ad esempio i minori costi del carburante a seguito di un miglioramento dell’efficienza o i minori costi delle quote UE ETS. Per quanto riguarda le entrate aggiuntive, dovranno essere prese in considerazione le entrate derivanti dai potenziali effetti positivi associati all’investimento, compresi quelli legati all’applicazione del c.d. “premio verde”, quale componente di prezzo aggiuntiva che i beneficiari possono imporre ai propri clienti in base alla disponibilità del mercato a pagare un prezzo più alto per i prodotti fabbricati con più elevati standard ecologici.
Condizioni di ammissibilità comuni agli investimenti – Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) nel caso di investimenti relativi ad attività rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione di emissioni di gas a effetto serra dell’impianto beneficiario al di sotto dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
b) non devono essere volti a garantire la mera conformità dell’attività d’impresa alle norme dell’Unione applicabili;
c) per quanto rappresentato in precedenza, non devono essere volti a conseguire un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione degli aumenti derivanti da comprovate esigenze tecniche comunque limitati entro il 2% rispetto alla situazione precedente l’aiuto.
Caratteristiche dello strumento Contratto di Sviluppo – qui una visione generale sullo strumento del Contratto di Sviluppo.
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- valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
- assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
- presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
- analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
- assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.
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