Introduzione – Con la LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193, Capo III Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2024, sono state apportate alcune variazioni all’assetto giuridico delle principali realtà operative del cosiddetto #ecosistemadelle startup, ovvero le #startupinnovative, le #pmiinnovative, gli #incubatoricertificati (incubatori ed acceleratori).

Sintesi delle novità per le startup innovative

A) le società che intendono essere iscritte nella Sezione speciale delle start-up innovative tenuto dal Registro delle imprese non svolgono attività prevalente di agenzia e di consulenza

B) La permanenza nella richiamata Sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);

e) ottenimento di almeno un brevetto.

C) Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

D) Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese (…) hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che avvenga:

 a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

 b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

E) Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative.

F) Le agevolazioni (previste per le start-up innovative) sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella richiamata Sezione speciale. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile».

In data 23 gennaio 2025 è stato dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2024 in riferimento allo “svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative”, e dunque alle strutture denominate incubatori ed acceleratori di startup innovative. Ecco dunque quanto prevede l’articolo 1 di questo Decreto, che dettaglia le caratteristiche di questa tipologia di infrastruttura a sostegno dell’ecosistema delle startup:

  1. sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto-legge
  2. sono altresì riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attivita’ di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori)
  3. per le societa’ di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell’art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all’avvalimento dell’esperienze maturate dai singoli rami d’azienda, dai soci, dagli amministratori della societa’ e dalla unita’ di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuita’, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

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