La misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“ in sintesi

Il 14 marzo 2025 è stato pubblicato Decreto Direttoriale (DD) da parte del MIMIT per l’attivazione della misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” per il sostegno ad investimenti, da parte di PMI, finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo / stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. Gli incentivi sono erogati in forma di contributi in c/impianti (contributi a fondo perduto); le domande partono dal prossimo 04/04 ore 1200 e fino al successivo 17/06, sempre ore 1200 (data prorogata con decreto direttoriale 31 marzo 2025).

Le risorse disponibili per la misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

Per questa misura sono stati assegnati 320 milioni di euro, a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, delle quali il 40% riservate alle Regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, operanti sull’intero territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto 13 novembre 2024 e tenuto conto delle esclusioni previste dal medesimo articolo 5 del decreto 13 novembre 2024. In particolare, possono essere agevolabili imprese:

  • regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano;
  • che operano in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi
  • che sono in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Non sono, dunque, agevolabili le imprese:

  • che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura
  • che operano nella produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
  • che operano nel segmento industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
  • che operano nella produzione, nel noleggio o nella vendita di veicoli inquinanti;
  • che operano nella raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
  • che operano nel segmento del trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Sono altresì escluse dall’accesso alle agevolazioni (come disposto dal DD del 14/03/2025):

a) le industrie ad alta intensità energetica: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta intensità energetica le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del presente decreto, risultano inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

b) le industrie ad alta emissione di CO2: ai fini di cui al presente decreto si intendono industrie ad alta emissione di CO2 le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

I costi agevolabili con la misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

Indicazioni generali

(Comma 1) Sono ammissibili alle agevolazioni previste da questa misura e sulla base delle finalità e dell’ambito di applicazione dell’Investimento 16 – Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.

(Comma 2) Tali programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico, su base annua.

(Comma 3) Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i richiamati programmi di investimento di cui al comma 1, così come eventualmente integrati ai sensi del comma 2, devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del DM del 13/11/2024, la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento di cui al comma 1, così come eventualmente integrati ai sensi del comma 2, devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione;

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale,
al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;

d) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite nell’articolo 7 del DM del 13/11/2024, non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 2, del richiamato DM. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
1) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
2) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
3) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;

f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;

g) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).

Le spese ammissibili alle agevolazioni

Sono ammissibili (come indicato nell’art. 7 del DM) le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto oggetto di richiesta di agevolazione. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto;
d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

Più precisamente, come indicato nel DD del 14/03/2025, Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, riguardanti:

  • a) l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione ela messa in esercizio, o
  • b) l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

2. Gli investimenti di cui al comma 1:

a) non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e mini- eolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;

b) devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati dall’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al DD del 14/03/2025;

c) possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui alle precedenti lettere a), b) e c), devono:
a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto;
b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
f) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute
bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto
beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto
corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle
risorse stanziate dal PNRR.

Inoltre, in caso di sostegno degli investimenti agevolabili con questa misura attraverso leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Le agevolazioni concedibili con la misura agevolativa “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

I contributi in conto impianti verranno assegnati nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese per le spese di cui ai precedenti punti a) e b) della sezione dedicata alle spese agevolabili;
  • 40% per le micro e piccole imprese per le spese di cui ai precedenti punti a) e b) della sezione dedicata alle spese agevolabili;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento per le spese di cui al precedente punto c) della sezione dedicata alle spese agevolabili.

Modalità di presentazione di domande di agevolazione per la misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

Le domande di agevolazione per questa misura andranno formulate solo online attraverso la piattaforma resa disponibile da Invitalia, alla quale sarà possibile accedere attraverso i consueti strumenti di identità digitale (SPID, CIE, CNS), e sarà possibile accedervi da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente oppure da parte del soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione della documentazione di partecipazione alla misura.

Le domande, in funzione del DD del 30 giugno 2025, possono essere preentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del successivo 30 settembre.

Si segnala che tra le informazioni e la documentazione obbligatoria da inserire e presentare c’è la relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell’organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto attuatore nella competente sezione del proprio sito internet. La predetta relazione deve:

i. individuare l’unità produttiva e le eventuali strutture pertinenziali di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto 13 novembre 2024 oggetto di intervento, fornendo l’indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente, e attestandone il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;

ii. definire i consumi energetici registrati nell’unità produttiva nell’anno precedente alla presentazione della domanda, comprendenti i prelievi dalla rete (come risultanti dalle bollette energetiche del periodo di riferimento) nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell’unità produttiva oggetto dell’investimento;
iii. definire la tipologia e la potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico o mini-eolico da installare nonché le caratteristiche dell’eventuale sistema di stoccaggio previsto, che devono risultare conformi a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, nonché l’eventuale capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrata rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva, individuando i relativi costi;
iv. indicare, se del caso, la categoria di modulo fotovoltaico che si intende acquistare tra quelle previste nell’ambito del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico;
v. attestare che l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico o mini-eolico è prevista su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici e che il programma di investimento rispetta la pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale e risulta coerente rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente, e dispone di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti
necessario;
vi. indicare le certificazioni ambientali di processo in possesso del soggetto proponente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00
(centocinquantamila/00), DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di selezione della domande di agevolazione per la misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI“

Il Soggetto Attuatore (Invitalia), sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dalla documentazione
trasmessa unitamente al modulo di domanda, attribuisce a ciascun progetto di investimento un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh), coincidente con quello rilevato nell’ambito della relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), del presente decreto e relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda;
b) incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5; c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione. Ai predetti fini, il MOL è determinato come differenza tra il valore della produzione e i seguenti costi della produzione:

  • materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  • servizi;
  • godimento di beni di terzi;
  • personale;
  • variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  • oneri diversi di gestione;

d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un
punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo
e un punteggio pari a 1 (uno) alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.

creazionedimpresa.it è una società di consulenza e dunque se hai dubbi sul funzionamento di questa misura che stai gestendo in autonomia contatta gli enti responsabili della misura qui trattata.

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Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:

  • valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
  • assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
  • presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
  • analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
  • assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.

per l’immagine di copertina: Designed by vectorjuice / Freepik

© Riproduzione riservata / leggere con attenzione l’articolo qui proposto è basato su di un paziente – e si spera corretto – lavoro di analisi fatto da creazionedimpresa.it srls, che cerca di fornire per lo strumento trattato (spesso esaminando i diversi strumenti legislativi che conducono i potenziali beneficiari al relativo utilizzo) una visione il più possibile organica, e di semplice analisi, per chiarirne i vantaggi e l’applicabilità per le imprese che intendono servirsene; è dunque gradito – da parte di chi volesse così gentilmente utilizzare i contenuti qui proposti nei propri scritti, soprattutto se pubblicati nella rete internet – citare la provenienza di quella che rappresenta una visione personale, quella appunto fornita dai titolari di questo sito web, usando la seguente sequenza di parole “notizia tratta dal sito creazionedimpresa.it”; benvenuto sarà, dunque, l’inserimento del link a questa pagina così da riprodurne per intero il contenuto.

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