Decreto in attesa dei provvedimenti per rendere operative le agevolazioni previste

ART. 1: Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

1. I destinatari degli incentivi:

a) imprese alberghiere
b) strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali
c) strutture ricettive all’aria aperta
d) imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi:
– gli stabilimenti balneari,
– i complessi termali,
– i porti turistici,
– i parchi tematici

2. Le spese agevolabili (a decorrere dalla data di pubblicazione del DL in G.U. e fino al 31/12/2024):

a)interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica

b)interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996;

c)interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);”

d)realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della L. n. 323/2000; e)spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, ovvero:

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e la distribuzione sui canali digitali, purchè in grado  di  garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e  portali  di  promozione  pubblici  e   privati   e   di   favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per  persone  con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

 Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione commerciale.

3. Le agevolazioni previste:

I. crediti d’imposta, che non costituiscono base imponibile, pari all’80% degli investimenti agevolabili

II. per i medesimi interventi e destinatari indicati al comma 1 del DL, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui al comma 1. Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

a.maggiorazione di 30.000 euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento 

b.maggiorazione di 20.000 euro qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del DL n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda 

c.fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia => dunque per le aziende che operano in queste aree gli incentivi minimi sono pari a 50.000 euro

i. per le spese ammissibili progetto non coperte dagli incentivi di cui ai punti 1 e 2 è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto (come da DM 20/12/2017 in G.U. n. 54 del 6/03/2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di  riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche

ii. gli incentivi previsti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e sono riconosciuti nel rispetto degli aiuti “de minimis” e del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (valore che al momento è stato elevato ad euro 1,8 mln e con proroga fino al 30/06/2022)

4. Modalità di richiesta delle agevolazioni e risorse disponibili:

i.entro il 7 dicembre 2021 (al momento non vi sono ancora notizie in merito) il Ministero del turismo pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi

ii.ferma restando la disciplina del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della L. n. 241/1990, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi

iii.gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo

ART. 2: Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1. Caratteristiche della misura

I. Pper l’attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sez. spec. “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI”), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del PNRR, è istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 del DL (strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici), e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

II. le garanzie in oggetto sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente” (comunicaz. Comm. europea 2021/C58/01), o per assicurare la continuità aziendale delle imprese settore turistico e garantire fabbisogni di liquidità ed investimenti del settore

III. la garanzia è concessa a titolo gratuito e con copertura dell’importo del finanziamento da garantire fino all’80%

IV. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro

V. sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499

VI. sono ammissibili alla garanzia finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione

VII. la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020

ART. 3: Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

1. Caratteristiche della misura

I. per l’attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sez. spec. “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI”), Misura M1C3, investimento 4.2.5, del PNRR, è istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale

II. saranno agevolati investimenti di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4 dell’art. 3 DL 26/10/2021

III. sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4 (strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici), incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale

IV. il contributo diretto alla spesa per gli investimenti agevolabili è concedibile nella misura massima del 35%

V. a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, L. n. 311/2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato 6.le agevolazioni oggetto di questo articolo non sono cumulabili con le agevolazioni previste dall’art. 1 del presente DL.

2. Modalità di accesso alla misura

i. con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 6 gennaio 2022, saranno definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo

ii. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali

iii. i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente (art. 6, comma 14-bis, del DL n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003).

ART. 4: Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operatorese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Caratteristiche della misura e modalità di accesso

I. per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del PNRR, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (art. 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014), fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro

II. il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917/1986

III. il credito d’imposta oggetto di questa misura è riconosciuto per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro il costo dell’investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento

IV. con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 6 gennaio 2022, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa prima indicato.

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