Il mini contratto di sviluppo in breve
[MISURA CHIUSA] Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024 è stato pubblicato il Comunicato relativo alle modalità di attivazione del nuovo strumento agevolativo Mini Contratto di Sviluppo – Decreto 12 agosto 2024 (DM). E con il Decreto Direttoriale (DD) del 20 dicembre 2024 sono stati forniti ulteriordid dettagli utili per la presetazione di progetti nell’ambito di questa misura agevolativa.
I Mini Contratti di Sviluppo sono finalizzati ad agevolare la realizzazione di investimenti produttivi di media dimensione finanziaria, compresi tra i 5 e i 20 milioni di euro, e sono rivolti alle imprese di piccole, medie o grandi dimensioni con sede in Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’incentivo ha una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro (Fondi Programma Nazionale RIC 2021-2027).
Il contributo offerto da questo strumento, più in dettaglio, agevola la realizzazione di programmi di investimento rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici definiti dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa STEP (tecnologie digitale e deep tech, tecnologie pulite e biotecnologie) – Regolamento UE 2024/795.
La misura, infine, a differenza dello strumento del Contratto di Sviluppo “ordinario”, prevede come agevolazione il solo contributo a fondo perduto (“contributi in c/impianti“).
Le risorse finanziarie disponibili per il Mini Contratto di sviluppo – La dotazione è di 300 milioni di euro, messi a disposizione dal Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività 2021–2027, ed è così distribuita:
- 100 milioni di euro con risorse dell’Obiettivo di Policy 1 del PN RIC 2021–2027 per sostenere gli investimenti delle Pmi
- 200 milioni di euro con risorse dell’Obiettivo di Policy STEP del PN RIC 2021–2027 per sostenere gli investimenti delle Pmi e delle imprese di grandi dimensioni.
Chi può presentare programmi da agevolare con i Mini Contratti di Sviluppo – Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto dedicato a questo strumento le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento di cui all’articolo 5 di detto Decreto e che alla data di presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (*);
b) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci approvati e depositati;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non sono in difficoltà, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) hanno integralmente restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi.
(*) le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano
Regioni nelle quali è possibile realizzare i programma di investimento da incentivare con i Mini Contratti di Sviluppo: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
I criteri generali per l’accoglibilità dei progetti – Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto, i piani di investimento:
a) devono riguardare un’unica unità produttiva che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate, ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027;
b) devono prevedere spese ammissibili di importo tra 5 e 20 milioni di euro, al netto di IVA. I piani di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alla predetta soglia, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l’impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest’ultima;
c) devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e dichiarato ammissibile. Il termine di conclusione del piano di investimenti può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con i termini connessi all’utilizzo delle risorse del PN RIC 2021 – 2027;
d) devono prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell’investimento che preveda anche l’assunzione di occupati qualificati;
e) garantiscono il rispetto del principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al PN RIC 2021 -2027 discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
f) non devono riguardare gli ambiti previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 del 2021, nonché i settori esclusi dall’applicabilità del Regolamento GBER (riportati nell’allegato V al Decreto).
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni – I piani di sviluppo possono riguardare:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico
Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligate ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
Nel caso di investimenti di cui al comma 4, lettera d) realizzati da imprese di grandi dimensioni, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività oggetto di intervento nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni o alle PMI per la diversificazione di uno stabilimento esistente (di cui al comma 4, lettera c) del Decreto), i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.
Sono ammissibili alle agevolazioni, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, piani di investimento in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema; piani di investimento devono concernere i seguenti settori:
a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero
emissioni nette;
c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
Di seguito gli ambiti (“tecnologie critiche”) nei quali è possibile presentare piani di investimento:
a) Tecnologie di semiconduttori avanzati
b) Tecnologie di intelligenza artificiale
c) Tecnologie quantistiche
d) Connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali
e) Tecnologie di rilevamento avanzato
f) Robotica e sistemi autonomi
g) Tecnologie solari (Tecnologie solari fotovoltaiche; tecnologie solari termoelettriche; tecnologie solari termiche; altre tecnologie solari)
h) Tecnologie per l’energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore
i) Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell’energia
l) Pompe di calore e tecnologie dell’energia geotermica
m) Tecnologie dell’idrogeno (Elettrolizzatori; celle a combustibile a idrogeno; altre tecnologie dell’idrogeno)
n) Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili
o) Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio
p) Tecnologie delle reti elettriche (Tecnologie delle reti elettriche; tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti; tecnologie di digitalizzazione della rete; altre tecnologie delle reti elettriche)
q) Tecnologie della fissione nucleare
r) Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili
s) Tecnologie idroelettriche
t) Altre tecnologie delle energie rinnovabili
u) Tecnologie per l’efficienza energetica inerenti al sistema energetico
v) Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
z) Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia
aa) Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione
bb) Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2
cc) Tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti
dd) Altre tecnologie nucleari
ee) Materiali avanzati, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio
Le spese ammissibili alle agevolazioni
Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni; spese non sostenibili attraverso il sistema della locazione finanziaria. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1 del decreto devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
c) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027;
d) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
e) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.
Per le sole PMI sono altresì ammissibili le spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile del piano di investimenti medesimo.
Le agevolazioni previste dalla misura
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
a) piccole imprese: 55%;
b) medie imprese: 45%;
c) imprese di grandi dimensioni: 35%.
Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti (solo per le PMI), le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato anche a titolo di “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il Mini Contratto di Sviluppo
[MISURA CHIUSA] Le domande di agevolazione per lo strumento del Mini Contratto di Sviluppo devono essere presentate ad Invitalia attraverso la piattaforma informatica resa disponibile dall’Agenzia medesima, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it; a breve sarà disponibile la modulistica da redigere per la presentazione di domande di agevolazione per questa misura.
Con il Decreto ministeriale del 20/12/2024 sono state dunque fissate le date per la presentazione delle domande di agevolazione; le domande di agevolazione possono essere presentate online attraverso la piattaforma web di Invitalia:
dalle 12.00 del 5 febbraio 2025
alle
12.00 dell’8 aprile 2025.
I criteri di valutazione delle domande di agevolazione
L’assegnazione dei contributi richiesti avverrà attraverso una graduatoria, formulata sulla base dei seguenti criteri, indicando per ciascuno di essi il coefficiente di ponderazione adottato allo scopo di pervenire ad un unico valore del punteggio ottenuto da ciascuna impresa richiedente:
a) grado di indipendenza finanziaria (coeff. ponderaz. 15%)
b) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato (coeff. ponderaz. 15%)
c) sostenibilità ambientale del piano di investimenti (coeff. ponderaz. 20%)
d) innovatività del piano di investimenti (coeff. ponderaz. 20%)
e) piano occupazionale connesso al piano di investimenti (coeff. ponderaz. 30%)
Punteggi che potranno essere così incrementati:
a) del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbia ricevuto rating di legalità;
b) del 5% (cinque per cento) qualora:
b.1) l’impresa aderisca, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001), o
b.2) sia prevista l’applicazione, nel piano di investimenti, di metodologie riconosciute di valutazione del ciclo di vita (es. LCA, LCC) o per il calcolo dell’impronta ambientale delle organizzazioni, dei processi o dei prodotti;
c) del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere.
L’Agenzia, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 7 del DD, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell’ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 11, del DM. In particolare, verranno effettuate le seguenti verifiche:
- verifiche in ordine alla disponibilità dell’unità produttiva oggetto del piano di investimento
e alla conformità urbanistica/edilizia dell’unità produttiva interessata dal programma sono
effettuate sulla base delle relative attestazioni presenti all’interno della relazione tecnica
asseverata prevista dall’articolo 6, comma 5, lettera d) del presente DD, ferme restando le
necessarie verifiche puntuali da parte dell’Agenzia in sede attuativa dell’intervento agevolato; - verifiche in ordine alla solidità economica e finanziaria dell’impresa proponente, anche in
riferimento alla capacità della stessa di sostenere la quota parte dei costi delle spese previste
dal piano di investimenti non coperte da aiuto pubblico, sono effettuate dall’Agenzia con le
modalità e l’applicazione dei parametri indicati in allegato 3 del DD, ferma restando la facoltà
dell’Agenzia di effettuare in ogni caso gli approfondimenti istruttori ritenuti eventualmente
necessari.
In particolare, per quel che riguarda la solidità economica e finanziaria dell’impresa proponente, da verificare prima di procedere alla presentazione di progetti di Mini Contratti di Sviluppo, si veda la seguente tabella, contenente i parametri per tale valutazione:
| Elementi di valutazione | Parametri | Condizione |
| A – Livello di fatturato | A – Livello di fatturato | A > 3 mln di euro |
| B – Sostenibilità finanziaria | B = Posizione finanziaria netta / Margine operativo lordo | B < 6,5 |
| C – Congruenza costo investimento | C = Costo dell’investimento / Fatturato | C < 3 |
| D – Indipendenza finanziaria | D = Patrimonio netto / Totale attivo | D > 25% |
| E – Copertura finanziaria delle immobilizzazioni | E = (Patrimonio netto + Debiti a medio lungo termine) / Immobilizzazioni | E > 100% |
| F – Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato | F = Margine operativo lordo / Fatturato | F > 5% |
creazionedimpresa.it è una società di consulenza e dunque se hai dubbi sul funzionamento di questa misura, che stai gestendo in autonomia, contatta gli enti responsabili della misura qui trattata.
Se invece desideri essere assistito professionalmente da creazionedimpresa.it per la presentazione di un progetto da agevolare con questa misura:
(indicando in chat la misura di riferimento)
oppure invia una mail a info@creazionedimpresa.it, oggetto: MINI CONTRATTI DI SVILUPPO
E se può aiutarti, scarica il questionario per i tuoi fabbisogni di investimento, che potrai trasmetterci all’indirizzo mail prima indicato o anche via whatsapp.
Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:
- valutazione in merito alla prefattibilità del progetto
- assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda, incluso il dialogo con i tecnici necessari per il soddisfacimento delle diverse necessità previste dal bando
- presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
- analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
- assistenza nelle diversi fasi operative e di rendicontazione.
per l’immagine di copertina: Designed by pch.vector / Freepik by Freepik
© Riproduzione riservata / leggere con attenzione l’articolo qui proposto è basato su di un paziente – e si spera corretto – lavoro di analisi fatto da creazionedimpresa.it srls, che cerca di fornire per lo strumento trattato (spesso esaminando i diversi strumenti legislativi che conducono i potenziali beneficiari al relativo utilizzo) una visione il più possibile organica, e di semplice analisi, per chiarirne i vantaggi e l’applicabilità per le imprese che intendono servirsene; è dunque gradito – da parte di chi volesse così gentilmente utilizzare i contenuti qui proposti nei propri scritti, soprattutto se pubblicati sulla rete internet – citare la provenienza di quella che rappresenta una visione personale, quella appunto fornita dai titolari di questo sito web, usando la seguente sequenza di parole “notizia tratta dal sito creazionedimpresa.it”; benvenuto sarà, dunque, l’inserimento del link a questa pagina così da riprodurne per intero il contenuto.