La misura in breve – (BANDO CHIUSO) Dal 16 settembre 2024 sarà possibile presentare domande per i contributi del nuovo bando Parco Agrisolare per il 2024 promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Con una dotazione di 250 milioni di euro, il bando 2024 Parco Agrisolare è riservato alle sole imprese della produzione primaria per iniziative localizzate nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Finalità della misura e suo ambito di applicazione

  • Il bando – perseguendo l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica – ha come obiettivo l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale;
  • in particolare, la misura intende selezionare ed agevolare con i contributi resi disponibili progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla misura (per i codici ATECO ammissibili si veda apposita sezione di questa nota):

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati dall’Avviso, più avanti riportati per tutti i settori beneficiari [ESCLUSE DAL 3° BANDO PARCO AGRISOLARE];
  • c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  • d) i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I),reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Inoltre, i soggetti (imprese e/o loro aggregazioni) ammissibili agli incentivi previsti da questa misura devono rispettare i seguenti criteri:

  • a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  • e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli Orientamenti.

Territori di applicazione della misura – Possono presentare domande di agevolazione imprese con sede operativa (destinataria degli interventi da agevolare) nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli interventi agevolabili attraverso questa misura – Il bando prevede fondamentalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. A tal fine si osservi quanto segue:

  • per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare
  • per “fabbisogno energetico dell’azienda”, si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale ovvero a ciascuno dei Soggetti Consumatori costituenti un aggregato di imprese. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del Soggetto Beneficiario, in caso di autoconsumo, ovvero delle imprese costituenti l’aggregato di imprese, nel caso di autoconsumo condiviso.

Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici – rispettando i criteri ora sinteticamente indicati -, sono agevolabili anche i seguenti interventi:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche
destinazioni produttive del fabbricato;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

L’investimento agevolabile per ciascuna impresa richiedente non può superare il valore di 2.330.000 euro.

Inoltre:

  • per quel che riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici si specifica che, in fase di progettazione, il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea);
  • la procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell’impianto oggetto della richiesta diaccesso ai benefici previsti dalla Misura dovrà prevedere:
    • l’individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove è presente il manufatto sul quale verrà installato l’impianto fotovoltaico;
    • la selezione del valore “PVGIS-SARAH2” nel campo “Database di radiazione solare”;
    • la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo “Tecnologia FV”;
    • un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari in ogni caso al 14%, da inserire nel campo “Perdite di sistema [%]”;
    • la modalità di installazione “sul tetto/integrato nell’edificio”, presente nel campo “Posizione montaggio”;
  • il valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (denominato “Produzione annuale FV [kWh]”), presente nella sezione “Riassunto”, strettamente correlato al valore di potenza nominale dell’impianto definito in fase di progettazione e inserito nell’apposito campo “Potenza FV di picco [kWp]”, non dovrà essere superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda . Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali nel seguito rappresentate;
  • in relazione ai consumi medi annui di energia elettrica, si specifica che dovranno essere attestati dalle bollette dell’energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario e, in caso di autoconsumo condiviso, di ciascun Soggetto Consumatore costituente l’aggregato, riferite all’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni;
  • relativamente a questo terzo bando Parchi Agrisolari, per le imprese che abbiano avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2023 (e comunque non oltre il 30 settembre 2023), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari, fermo restando i limiti sul volume di affari relativo all’anno fiscale 2023 come previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto del 19 aprile 2023;
  • laddove l’azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non risultano attestabili da apposite bollette, al fine di dimensionare correttamente l’impianto fotovoltaico, la quantità di energia elettrica equivalente da sommare all’energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile utilizzato esclusivamente per la produzione di energia termica, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riconducibili all’intero anno solare di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre)4 o al periodo di attività in caso di avvio in data successiva all’1 gennaio 2023.

Le informazioni di dettaglio su questi aspetti, così come i parametri monetari da rispettare per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le spese ad essi collegati (come sistemi di accumulo, dispositivi di ricarica, interventi complementari) sono contenuti nell’Allegato A Regolamento Operativo, documento collegato a questo terzo Bando Parco Agrisolare.

Le spese ammissibili alle agevolazioni

  • Il contributo previsto da questa misura è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati;
  • in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 6, comma 10, del Decreto, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura a sportello;
  • la spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a euro 2.330.000 (euro duemilionitrecentotrentamila/00), così ripartita:
    • a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
    • b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
    • c) fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
    • d) fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

Costi non agevolabili – Non sono ammissibili ai contributi di questo bando i seguenti costi / le seguenti azioni:

  • a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • b) acquisto di beni usati;
  • c) acquisto di beni in leasing;
  • d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • f) lavori in economia;
  • g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • h) prestazioni gestionali;
  • i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

inoltre:

  • l’IVA è un costo ammissibile alle agevolazioni solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali
  • sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della circolare n. 32/2021, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, come specificato nell’Avviso da emanare ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
  • è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato
  • è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato
  • i progetti, allo scopo di poter far rientrare le relative spese tra i costi agevolabili, devono essere avviati solo successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario; inoltre tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario
  • i Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero; deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026
  • eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano
  • nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.

Le agevolazioni previste dalla misura – L’avviso prevede per le spese agevolabili l’esclusiva erogazione di contributi a fondo perduto, la cui intensità è specifica in funzione dei codici Ateco dei destinatari e delle spese agevolabili.

Per le imprese beneficiarie è prevista una intensità massima di aiuto in misura dell’80% (da adeguare in funzione di parametri per i quali si attendono indicazioni), in particolare osservando le seguenti indicazioni:

  • 1. Costruzione o miglioramento di beni immobili
  • 2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.
  • 3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
  • 4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

Inoltre:

  • il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda
  • l’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda
  • l’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative
  • ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo, come meglio dettagliato nei Provvedimenti, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:
    • a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative;
    • b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
    • c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori;
    • d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell’investimento ammesso;
  • per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere con le modalità meglio dettagliate nei Provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento:
    • a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
    • b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall’Avviso;
    • c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all’investimento;
    • d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Documentazione da produrre per la richiesta di agevolazioni – Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) modulo informatizzato con anagrafica del Soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:

  • descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
  • stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all’articolo 6 del Decreto;
  • cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
  • descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell’Avviso di cui all’articolo 13 del Decreto;
  • visura del catasto fabbricati;
  • documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
  • dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
  • ogni altra richiesta presente nella modulistica del Soggetto attuatore e disciplinata nei Provvedimenti e nell’Avviso di cui all’articolo 13 del Decreto.

Le autorizzazioni eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata all’art. 10 del Decreto.

Presentazione delle domande di agevolazione – Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024. La procedura informatica per la presentazione della Proposta si perfeziona con il caricamento dell’apparato documentale utile a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutare l’ammissibilità della Proposta.

A tale scopo, il Soggetto Beneficiario provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Allegati” del Portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere con l’invio della Proposta.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore (il modello è presente in Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio );

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 e resa disponibile dal Portale, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario o dal Rappresentante Legale o dal suo Procuratore nel caso in cui più aziende/imprese agricole si costituiscano in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2A);

Documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore, in corso di validità;

Dichiarazione di ogni singola azienda/impresa agricola che si costituisce in forma aggregata (il modello è presente in Allegato 2B);

Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1 dell’Allegato A Regolamento Operativo;

Visura catastale degli immobili oggetto di intervento, da cui sia possibile desumere l’inquadramento catastale del sito di installazione nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del fabbricato all’attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni);

Planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico con la rappresentazione in pianta del/dei fabbricato/i interessato/i con eventuali particolari costruttivi atti a dettagliare esaustivamente le modalità costruttive dell’intervento;

Schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico (stringhe, inverter, trasformatori, etc.) e riportante l’eventuale indicazione di porzioni esistenti di impianto (progetto di potenziamento), i principali tracciati elettrici, le derivazioni dei carichi elettrici, i servizi ausiliari, l’esatto posizionamento elettrico del sistema di accumulo e/o del dispositivo di ricarica (ove previsti), apparati di protezione installati, apparecchiature di misura per la contabilizzazione dell’energia elettrica. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, in relazione al rispetto delle disposizioni del CEI e delle migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari;

Dossier fotografico ante operam costituito da almeno 5 fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei luoghi del sito, i fabbricati interessati dall’intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono;

Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario, e, nel caso di autoconsumo condiviso, delle singole aziende/imprese che costituiscono l’aggregato di imprese, afferenti ai punti di prelievo (POD) delle stesse imprese agricole per il proprio fabbisogno energetico e quello familiare nelle quali sono indicati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare, secondo quanto riportato al paragrafo 4.2;

Relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell’azienda in energia elettrica equivalente con allegata la documentazione comprovante la quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo (fatture di acquisto riconducibili all’intero anno solare di riferimento), secondo quanto riportato al paragrafo 4.2 (ove applicabile per le aziende ricomprese nella Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto), nel caso in cui più aziende si costituiscano in forma aggregata la quantità di combustibile utilizzato ai fini del calcolo è data dalla somma dei singoli contributi delle aziende/imprese agricole che si costituiscono in forma aggregata;

Attestazione CENSIMP dell’impianto esistente scaricabile dal sistema Gaudì di Terna (ove disponibile);

Report PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo, riferito al sito dell’intervento e completo di tutte le sue pagine così come reso disponibile dal portale PVGIS (esclusivamente per gli investimenti realizzati da aziende ricomprese nella Tabella1A dell’Allegato A del Decreto per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’azienda);

Documento attestante lo scenario controfattuale, ovverocopia della simulazione, in formato .xls, effettuata tramite il “Simulatore dello scenario controfattuale”, secondo quanto riportato al paragrafo 4.7(esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A del Decreto);

Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti tali da poter fornire elementi utili per la valutazione della Proposta.

Qualora il Soggetto Beneficiario intenda richiedere il contributo per un progetto che prevede anche la realizzazione di uno o più interventi complementari, è necessario allegare anche la seguente documentazione:

Dossier fotografico della copertura in amianto ante operam (da allegare in caso di rimozione dell’eternit/amianto), costituito da almeno 5 fotografie, con inquadrature di dettaglio del fabbricato interessato dall’intervento e destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico, comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura ovvero un dossier fotografico della copertura esistente (da allegare in caso di interventi di isolamento termico e/o areazione) costituito da almeno 5 fotografie con inquadrature del fabbricato destinato a ospitare l’impianto fotovoltaico e inquadrature ravvicinate del tetto esistente e dell’interno dei locali in corrispondenza della copertura;

Relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1 dell’Allegato A Regolamento Operativo;

Elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento che rappresenti in pianta, prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. In particolare, è necessario allegare elaborati grafici quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di evacuazione dell’aria);

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, debitamente sottoscritta dal Soggetto Beneficiario conformemente al modello scaricabile dal Portale;

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistono le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall’obbligo di presentazione dell’attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale. Il presente documento è necessario anche al fine di verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Per un approfondimento sulla documentazione da produrre si faccia sempre riferimento all’Allegato A Regolamento Operativo.

Modalità di valutazione e selezione delle domande di agevolazione – A ciascuna Proposta correttamente compilata e inviata tramite il Portale, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura AGRS1XXXXXXXX, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’ammissione al contributo.
Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE secondo una procedura a sportello ovvero mediante
la selezione, secondo l’ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziare disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle quattro tabelle dell’Allegato A al Decreto.

I codici Ateco ammissibili alle agevolazioni previste da questa misura

Se desideri presentare domanda di finanziamento con questa misura con la consulenza di creazionedimpresa.it srls:

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specificando nel messaggio la misura di interesse

oppure invia una mail a info@creazionedimpresa.it con oggetto: MASAF | BANDO PARCO AGRISOLARE 2024

E se può aiutarti, scarica il questionario per i tuoi fabbisogni di investimento (esclusivamente per le voci ammesse alla misura), che potrai trasmetterci all’indirizzo mail prima indicato o anche via whatsapp.

Più in dettaglio, la consulenza di creazionedimpresa.it srls si occuperà dei seguenti aspetti:

  • valutazione prefattibilità operazione
  • assistenza alla preparazione del piano di investimenti e della documentazione da allegare alla domanda
  • presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica resa disponibile per questo bando
  • analisi dei provvedimenti successivi alla presentazione, compresi quelli relativi all”eventuale ammissione del progetto presentato alle agevolazioni richieste
  • assistenza alla preparazione ed alla presentazione della documentazione relativa alla realizzazione del progetto risultato aggiudicatario dell’agevolazione richiesta ed all’accesso, anche attraverso l’anticipazione previsto, alle risorse finanziarie accordate.

per l’immagine di copertina: Image by Jamal39 on Pixabay

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