Cosa è il Rating di Legalità: il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta; si tratta di un “riconoscimento” sempre più presente nei programmi di agevolazione alle imprese come titolo di merito e dunque capace di assegnare alle aziende titolari maggiorazioni in termini di punteggi e/o benefici.

I requisiti da rispettare per ottenere il rating di legalità – Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda
  • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità contenuto nella Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 – (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)

I requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento – L’impresa che intende ottenere il rating di legalità deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell’institore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;

b) se impresa collettiva (dunque organizzata in forma societaria o come cooperativa), che nei confronti dei propri amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;

b bis) se riveste forma societaria ed è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, che nei confronti degli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento:

  • i) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
  • ii) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.;
  • iii) la medesima dichiarazione di cui al presente comma deve essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo; 

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; 

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza; 

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali; 

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; 

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti. 

Modalità di richiesta – Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposita piattaforma Webrating disponibile su questo sito. A tal fine, l’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.

Durata del Rating di legalità: Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Costi amministrativi per la richiesta del rating di legalità: non sono previsti.

Tipogia di rating ottenibile – L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★

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