I soggetti beneficiari di questi incentivi (BANDO CHIUSO):
- imprese alberghiere,
- strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali)
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici
Le agevolazioni previste:
- incentivo nella forma del credito d’imposta, fino all’80% delle spese sostenute ritenute agevolabili effettuate a partire dal 7/11/2021 e fino al 31/12/2024, nonché per i programmi avviati dopo il 1/2/2020 purchè la relativa spesa non sia stata effettuata prima del 7/11/2021; detti crediti sono cedibili per intero o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche ed altri intermediari finanziari.
- possibilità di accordare anche un contributo a fondo perduto, dal valore massimo di 40.000 euro e pari ad un massimo del 50% rispetto alla spesa agevolabile [dunque per godere del credito di imposta e del contributo a fondo perduto, pari ciascuno al 50%, la spesa agevolabile non può superare gli 80.000 euro]; contributo che può arrivare a 100.000 euro; in particolare: a) fino ad ulteriori 30mila euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; b) fino ad ulteriori 20mila euro, qualora l’impresa operi come imprenditoria femminile o come imprenditoria giovanile (si veda art. 1, comma 1, lettere a) e b) DL 152/2021)
- per le spese per le quali vengono richieste le predette agevolazioni è possibile fare richiesta anche di un finanziamento agevolato, purchè almeno il 50% delle spese agevolabili sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica
Inoltre:
- gli incentivi in oggetto non sono soggetti ad imposizione fiscale; inoltre gli incentivi previsti non possono superare il valore delle spese agevolabili
- le risorse erogabili rientrano nella disciplina degli incentivi “de minimis“ (massimo 200.000 euro in n. 3 esercizi consecutivi) e nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza Covid-19“ (al momento pari a 2,3 mln di euro e con scadenza entro il 30/6/2022, comunicazione Unione Europea 2021/C 473/01), e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione
- le risorse disponibili sono pari a 500 mln di euro, con le quali dovranno essere agevolate almeno 3.500 aziende, ma in caso di esaurimento delle risorse, saranno agevolate almeno 3.700 aziende, con riduzione “pro quota“ delle agevolazioni accordate
Caratteristiche del finanziamento agevolato
norma di riferimento: DM del MISE del 22/12/2017
principali condizioni di accesso – le aziende che intendono accedere a questo tipo di finanziamento:
- devono essere costituite da almeno n. 2 anni (ed iscritte al Registro delle Imprese)
- devono essere ovviamente nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali
per il finanziamento in oggetto sono presenti le seguenti agevolazioni e condizioni:
- garanzia
- il finanziamento avrà un importo non superiore al 70% dei costi agevolabili
- sarà applicato un tasso fisso pari a 0,25%
- avrà una durata massima di n. 10 anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a n. 3 anni
- ’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziari non inferiore al 15% del costo del progetto
I requisiti che le aziende potenziali beneficiarie devono avere:
- devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi
- oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto dell’intervento
- essere in possesso dei requisiti richiesti già al momento della domanda, che devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi alle erogazioni previste dal presente strumento
- non essere oggetto di procedura fallimentare o di liquidazione, anche volontaria
- essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- essere in regola con la normativa antimafia vigente
- essere in situazione di regolarità fiscale (da attestare attraverso DSAN)
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni (*):
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (si veda art. 2 DM MISE 6/8/2020)
b) interventi di riqualificazione antisismica (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986)
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (in conformità alla L. n. 13/1989 ed al DPR n. 503/1996)
d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati (come da art. 3 comma 1, lettere b), c), d), e.5) DPR 380/2001), funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (si veda la L. 13/1989 e DPR 503/1996)
e) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 delle legge 323/2000
g) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi di intermediazione commerciale
g) acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, esclusivamente se funzionali agli interventi di cui ai precedenti punti da a) ad e)
(*) al momento non sono previsti limiti alla spesa
Le spese ammissibili:
con provvedimento pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 4 febbraio 2022 sono stati dettagliati gli interventi ammissibili ai contributi previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, del DL 152/2021, di seguito sintetizzati.
a) relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese agevolabili sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, e devono rispettare i requisiti requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015
b) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica (da attestare da parte di un tecnico qualificato a ciò autorizzato), sono agevolabili:
b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
b.2) le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.
c) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (realizzati sia
sulle parti comuni che sulle unità immobiliari), sono agevolabili le spese per:
c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;
c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
d) relativamente agli interventi edilizi ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche, sono agevolabili le spese per:
d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria (con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma);
d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
d.3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
d.4) realizzazione di balconi e logge;
d.5) servizi igienici;
d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
e) relativamente alla realizzazione di piscine termali, in impianti che rispettano il contenuto dell’art. 3 della L. 323/2000, sono agevolabili le spese per:
e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;e.3) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:
e.3.2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari
per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
f) relativamente agli interventi di digitalizzazione, sono agevolabili le spese per:
f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;
f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione el la commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
g) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, sono agevolabili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
h) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi che prevedono opere murarie ed impiantistiche, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, sono agevolabili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal collegio sindacale (se presente), oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, o da un professionista iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile di un CAF.
Presentazione della domanda Sul sito di Invitalia vi sono le indicazioni per la presentazione delle domande di agevolazione del bando Ifit, che avviene esclusivamente con modalità informatica. Il bando ha come limite temporale massimo per la presentazione di domande di agevolazione le ore 17:00 del 30 marzo 2022. La documentazione obbligatoriamente da allegare alla domanda è, in particolare, così articolata:
- Scheda progetto
- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e (se presente) del delegato alla compilazione
- Dichiarazione rispetto dei principi PNRR
- DSAN possesso dei requisiti
- Asseverazione tecnico abilitato su congruenza costi e coerenza tempistica di realizzazione (per la quale non è previsto un format)
Per i progetti che prevedono un totale agevolazioni superiore ai 150mila euro è necessario allegare documentazione per la certificazione ai sensi della disciplina antimafia, che con FAQ pubblicata il 28 febbraio 2022 viene indicata come obbligatoria all’atto della concessione delle agevolazioni richieste.
Novità
Il Ministero per il Turismo ha pubblicato il 1mo agosto 2022 decreto per consentire a coloro che sono stati positivamente ammessi nella graduatoria di rimodulare la spesa dei progetti agevolati in modo da renderli compatibili con le agevolazioni massime consentite dal bando Ifit. Qui il provvedimento, che preannuncia provvedimento specifico attraverso il quale, sempre attraverso Invitalia, sarà concretamente possibile ripresentare il progetto con le variazioni da apportare.
Se desideri presentare un progetto con l’assistenza di creazionedimpresa.it srls:
oppure invia una mail a info@creazionedimpresa.it con oggetto: INVITALIA | BANDO IFIT
Ministero del Turismo | Crediti d'imposta, Contributi a Fondo Perduto e Finanziamenti agevolati per il settore del Turismo art. 1, commi 1 e 2, DL 152/2021 - Creazione d'impresa
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