La misura in sintesi – Il 3 maggio 2024 è stato pubblicato decreto da parte del MASAF (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare) con i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio – AGEBIL, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere
sull’esercizio finanziario comunitario 2024/2025 ammontano ad euro 21.723.793,75.

I destinatari della misura – Possono accedere all’Intervento Settoriale “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
f. i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
g. i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l’attuazione di un programma unitario;
i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

Inoltre (requisiti oggettivi):

  • 1. il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’art. 58, comma 1, par. 1, lett. k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui all’articolo 7, comma 4 lett. i) del decreto legge
  • 2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell’operazione e, a tal fine, devono presentare un’idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente all’Allegato 3 al presente Decreto
  • 3. il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato / confezionato pari almeno a 75.000 litri. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all’indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.
  • 4. le Regioni e le Province autonome, nei propri avvisi, possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2023, diversi da quelli indicati nel precedente comma, ma comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.

Le iniziative, le azioni, le spese agevolabili

> Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo l del presente Decreto possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell’ambito delle azioni, di cui all’articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023. Le azioni ammissibili sono le seguenti:

  • a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
  • e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

> I progetti, pena l’esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relativeattività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

> Nell’ambito delle azioni ora elencate si precisa che:

• Le spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c).

• Le spese riguardanti l’azione di cui alla lettera d), non possono superare il 3% dell’importo del progetto presentato nell’ambito del Paese Terzo a cui si riferisce lo studio.

• Le spese riguardanti l’azione di cui alla lettera e), non possono superare il 3% dell’importo del progetto presentato nell’ambito del Paese Terzo a cui si riferisce lo studio.

• Sono ammissibili sulla base di un importo forfettario, nel limite massimo del 4% del totale del valore del progetto, spese amministrative, in capo al soggetto proponente, legate alla preparazione, all’attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione. Sono consentite spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi per tale attività, che deve essere connessa con la realizzazione del programma di promozione. Tali spese, inoltre, non possono superare il 5% dell’importo complessivo del progetto presentato. Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che realizzi attività di coordinamento dell’esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

• Sono consentite spese relative a trasferte, vitto, alloggio e trasporti sostenute da soggetti incaricati dal beneficiario, solo se finalizzate alla partecipazione ad attività promozionali proposte, di cui alle azioni a), b) e c). Tali spese, devono essere riferite a servizi fruiti nell’arco temporale di realizzazione dell’attività promozionale, incluso il giorno prima e il giorno dopo l’evento. Si precisa che, nel caso di viaggi che abbiano una durata superiore ad un giorno per il raggiungimento della destinazione dall’Italia verso il Paese Terzo e viceversa, quanto sopra è da considerarsi esteso fino al momento dell’arrivo alla destinazione finale. In ogni caso, dette spese non possono comunque superare i valori massimali di seguito precisati:

  • vitto, massimo euro 60,00 giornalieri per persona
  • alloggio, massimo euro 180,00 giornalieri per persona
  • trasporto locale, massimo euro 30,00 giornalieri per persona

• Sono consentite, nell’ambito dell’azione di cui alle lettere a), b) e c) spese collegate ad attività di Pubbliche relazioni. Tali spese non possono superare il 5% del costo dell’azione di riferimento in un determinato Paese terzo.

• Sono consentite le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione nel Paese Terzo.

> Per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività progettuali in un determinato Paese terzo, il soggetto proponente dovrà allegare tre preventivi comparabili e resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. In tale ontesto:

  • i preventivi devono essere intestati al soggetto proponente. Il soggetto proponente dovrà procedere quindi alla scelta del preventivo con il prezzo più basso
  • nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione ecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta
  • la relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso
  • nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, andrà allegata la una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. a firma del soggetto proponente nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti
  • i documenti ora elencati devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese
  • i tre preventivi non sono richiesti per:
    • le spese di viaggio verso l’aeroporto del Paese terzo o dell’Italia in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante) esclusi i costi chilometrici e spese per gli spostamenti all’interno del Paese Terzo (taxi, metropolitana, autobus locali), per le quali spese si dovrà tener conto solo della classe più economica disponibile. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di euro 30,00 giornalieri per persona
    • le pese di vitto e alloggio: qualsiasi tipo di sistemazione per la quale viene emessa una fattura. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di:
      • vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona
      • alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona.

Resta inteso che in fase di rendicontazione dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa e di pagamento e che il contributo verrà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nel limite degli importi massimi su indicati.

Spese non ammissibili:

  • 1. spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto
  • 2. spese di personale del beneficiario
  • 3. spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2024 e prima dell’emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti
  • 4. spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2025
  • 5. spese sostenute per la presentazione del progetto
  • 6. spese relative all’acquisizione di mezzi strumentali
  • 7. spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale come, ad esempio, il restyling del logo aziendale oppure lo sviluppo di una Brand Identity,etc.)
  • 8. spese per emissione di garanzia di cui all’art. 13, c. 2, del decreto ministeriale n. 331843/2023
  • 9. spese per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
  • 10. spese per l’acquisto dei prodotti oggetto di promozione, inclusa autofattura di prodotti propri aziendali.

Dimensione monetaria dei progetti finanziabili – Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, l’importo minimo dei progetti, considerando il totale delle spese programmate, è il seguente:
a. Non inferiore ad euro 500.000 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 200.000 per Paese o non inferiore ad euro 100.000 nel caso di Paese emergente. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.
b. Ciascun progetto, per le tipologie nazionale, regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (come indicato nell’Allegato 17 del Decreto). Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell’area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale.

Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale. Tuttavia, il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000 per Paeseo non inferiore ad euro 25.000 nel caso di Paese emergente.

Le agevolazioni previste – Sono previsti contributi alla spesa (contributi a fondo perduto) nella misura massima del 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i 4 milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto.

Valutazione dei progetti / criteri di valutazione

  • 1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato di valutazione.
  • 2. Il Comitato di valutazione accerta la ricevibilità dei plichi presentati, verificando che gli
  • stessi siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 7.
  • 3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli art. 7 e 8 del presente Decreto e procede, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del Decreto , alle seguenti verifiche:
    • i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
    • ii) verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

Per la valutazione dei progetti saranno, in particolare, adottati i seguenti criteri con, in loro corrispondenza, i seguenti punteggi:

    Presentazione delle domande di agevolazione a valere sui fondi nazionali – Le domande di contributo relative alla campagna 2024/2025, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE – DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, INTERVENTO SETTORIALE PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA’ 2024/2025”, entro e non oltre le ore 12,00 del 3 luglio 2024 al seguente indirizzo: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ufficio accettazione corrispondenza – Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA.

    Le domande di contributo relative alla campagna 2024/2025, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono pervenire, pena l’esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome.

    Il plico da inoltrare nelle modalità prima descritte deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti e dichiarazioni, per i quali l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac simili allegati al presente Decreto:

    • a) Allegato 1: domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui al Decreto;
    • b) Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria, resai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
    • c) Allegato 3: idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea;
    • d) Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
    • e) Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
    • f) Allegato 6: dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla disponibilità dei prodotti
    • g) Allegato 7: progetto, redatto dal soggetto proponente e comprensivo di cronoprogramma; il progetto deve essere corredato, a pena di esclusione, da ulteriori allegati, come specificati al successivo articolo 8 del presente decreto;
    • h) Allegato 8: dichiarazione, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui Dati tecnici, economici e finanziari del progetto
    • i) Un Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 6, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
    • j) Nel caso di soggetti proponenti che siano Organizzazioni professionali, Associazioni e Federazioni di consorzi di tutela o Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
    • k) Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o reti di impresa, l’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all’Allegato 9 al presente Decreto. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell’atto di costituzione dell’associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
    • l) Nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
    • m) Il supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui alle precedenti lettere del presente comma (nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente Decreto nei formati originari di tali allegati, “.word” o “.xls” oppure “.pdf” nel caso degli ulteriori documenti).

    Inoltre, al progetto di cui all’Allegato 7 devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, nell’ambito delle azioni ammissibili, tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il soggetto proponente dovrà procedere quindi alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente. Nell’Allegato 8 è messo a disposizione un fac simile “Quadro raffronto preventivi”. L’Allegato 10 individua le voci di spesa per le quali non è richiesta la presentazione di tre preventivi. Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Nell’Allegato 8 è messo a disposizione un fac simile di dichiarazione di assenza di più soggetti concorrenti.

    Come previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l’inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2024/2025, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

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