L’agevolazione in sintesi
Il Mise, con il Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2022, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per progetti di impresa nel campo dell’economia sociale e delle imprese culturali e creative, che hanno in particolare come obiettivo:
a) la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale;
b) l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.
Le risorse disponibili
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
Aree geografiche agevolate
L’incentivo è applicabile su tutto il territorio nazionale
A chi è rivolto
a) le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
b) le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
c) le società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
d) le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 al Decreto, e cioè:
| Settore | Attività |
| 18.12.00 | Altra stampa |
| 18.20.00 | Riproduzione di supporti registrati |
| 32.40.10 | Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) |
| 58.11.00 | Edizione di libri |
| 58.12.01 | Pubblicazione di elenchi |
| 58.14.00 | Edizione di riviste e periodici |
| 58.19.00 | Altre attività editoriali |
| 58.21.00 | Edizione di giochi per computer |
| 59.11.00 | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 59.12.00 | Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
| 59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
| 59.20.10 | Edizione di registrazioni sonore |
| 59.20.20 | Edizione di musica stampata |
| 62.01.00 | Produzione di software non connesso all’edizione |
| 63.11.19 | Altre elaborazioni elettroniche di dati |
| 63.99.00 | Altre attività dei servizi di informazione nca |
| 63.12.00 | Portali web |
| 70.21.00 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
| 71.11.00 | Attività degli studi di architettura |
| 71.12.10 | Attività degli studi di ingegneria |
| 73.11.01 | Ideazione di campagne pubblicitarie |
| 73.11.02 | Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari |
| 74.10.10 | Attività di design di moda e design industriale |
| 74.10.21 | Attività dei disegnatori grafici di pagine web |
| 74.10.29 | Altre attività dei disegnatori grafici |
| 74.10.30 | Attività dei disegnatori tecnici |
| 74.10.90 | Altre attività di design |
| 74.20.11 | Attività di fotoreporter |
| 74.20.12 | Attività di riprese aeree nel campo della fotografia |
| 74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
| 90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
| 90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
| 90.02.02 | Attività nel campo della regia |
| 90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 90.03.02 | Attività di conservazione e restauro di opere d’arte |
| 90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
| 90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 91.01.00 | Attività di biblioteche ed archivi |
| 91.02.00 | Attività di musei |
| 91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, nonché, qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1, lettere da a) a d), alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B-;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Le imprese agevolabili possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
b) l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Le iniziative agevolabili
I programmi agevolabili devono presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000 e non superiori a euro 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti applicabili. Qualora presentati congiuntamente, e fermi restando i predetti limiti minimo e massimo, ciascun coproponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a euro 50.000. I programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi devono prevedere:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell’impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell’uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare.
Le spese agevolabili
Sono agevolabili le seguenti categorie di spesa, purchè le spese per beni mobili previste nel programma siano esclsivamente riferite al’unità produttiva destinataria dell’aiuto (fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente. Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Sono sul punto attesi chiarimenti da parte del soggetto gestore dell’agevolazione):
a) suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Le predette spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento. Le spese relative a programmi informatici (che comprendono, a titolo esemplificativo, le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale), brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.
Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui ai precedenti punti da a) ad e) sono altresì ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:
a) spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting, utenze;
b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonché per l’acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa;
d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
e) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.
Non sono ammissibili:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; d) relative a commesse interne;
e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
g) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
Le agevolazioni previste
Un finanziamento agevolato, che:
- deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80% (ottanta per cento), fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, comma 6, lettera a). Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% (trenta per cento) del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70% (settanta per cento), è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56% (cinquantasei per cento).
- prevede un tasso di interesse annuo dello 0,50%, una durata non superiore a 15 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento)
- prevede un rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze
- che prevede la preventiva disponibilità, dimostrabile attraverso delibera di finanziamento, rilasciata dalla Banca finanziatrice (che si occuperà di erogare anche il finanziamento per la parte agevolata), attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa
Un contributo a fondo perduto, la cui misura è differente in funzione della dimensione delle imprese beneficiarie e della loro ubicazione sul suolo nazionale; di seguito le percentuali di contributo previste:
a) 20% (venti per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% (settantacinque per cento) delle spese ritenute ammissibili;
b) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
c) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
d) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
e) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.
Per i programmi di investimento produttiv riguardanti attività agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 15% delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dagli aiuti di volta in volta applicabili di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.
Per i programmi di investimento connessi all’occupazione di lavoratori con disabilit il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 20% (venti per cento) delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dall’aiuto applicabile di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.
Qualora il valore complessivo dell’agevolazione connessa al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile superi i limiti previsti dall’aiuto di volta in volta applicabile il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo del contributo non rimborsabile al fine di garantirne il rispetto.
Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Presentazione delle domande di agevolazione
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema reso disponibile con congruo anticipo rispetto alla data di cui al comma 5 sul sito internet del Ministero e del Soggetto gestore (da individuare) e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.
Unitamente alla domanda di agevolazione di cui al comma 6, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere trasmessa:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
c) la delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.
Inoltre: ciascuna impresa può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di un anno decorrente dalla data di trasmissione della domanda fatta salva l’eventuale ripresentazione a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo.
Valutazione delle domande
Saranno fondamentalmente presi in esame i seguenti aspetti:
a) completezza e regolarità della documentazione presentata, nonché il
possesso dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente;
b) ammissibilità e validità tecnico-economica e finanziaria del programma, con specifico riferimento, per quanto attiene alla validità tecnico-economica dello stesso, alla rispondenza del programma di investimento al sistema di offerta da implementare ovvero alle traiettorie di sviluppo individuate dall’impresa proponente, in rapporto al suo dimensionamento e alla coerenza delle spese esposte;
c) impatto socio ambientale o culturale e creativo del programma di investimento;
Inoltre:
- ai fini della valutazione degli aspetti finanziari connessi alla realizzazione del programma di investimenti, nell’ambito delle valutazioni istruttorie è recepita la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai fini dell’adozione della delibera di finanziamento
- ai fini della valutazione dell’impatto socio ambientale o culturale e creativo è valutata la capacità del programma di investimento di determinare positive ricadute sul territorio avuto riguardo ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco- design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
d) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
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