I soggetti beneficiari di questi incentivi

(BANDO CHIUSO) Gli incentivi di cui al DL 104/2020, art. 1, commi 1 e 2, sono riconosciuti per le seguenti attività, purché le imprese che si candidano a richiedere le agevolazioni in oggetto siano esistenti al 01/01/2012:
1) strutture alberghiere, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti, includendo in questa categoria gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali
2) strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla L. n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali)
3) stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della L. 323/2000
4) strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali

Le spese agevolabili:

sono agevolabili i seguenti interventi, REALIZZATI TRA IL 1/1/2020 ED IL 6/11/2021:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001
2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001
4) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
5) gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (riqualificazione energetica globale, interventi sull’involucro edilizio, interventi di installazione di collettori solari, interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria)
6) gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche
l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica
7) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
8) l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Le agevolazioni concedibili e le modalità di accesso:

> per gli interventi ritenuti ammissibili è riconosciuta come agevolazione un credito d’imposta in misura del 65% dei corrispondenti valori e per un massimo di 200.000 euro; dunque per godere al massimo di questo incentivo occorre considerare spese agevolabili pari ad un massimo di 307.692 euro; credito d’imposta che non viene considerato come componente positivo del reddito e dunque non genererà alcuna imposizione fiscale

> dette agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi

> le domande di agevolazione, effettuate con procedura telematica e che privilegerà nell’istruttoria il criterio dell’ordine cronologico di presentazione, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del prossimo 13 giugno, ed entro le ore 12:00 del successivo 16 giugno

> sarà necessario produrre ed allegare alla domanda (che prevede un riepilogo delle spese agevolabili e dei relativi pagamenti) diversi documenti, tra i quali:

a) copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili

b) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture

c) copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la
data di pagamento, nonché la causale dello stesso

d) verbale di consegna o di installazione dei beni, eventualmente acquistati, presso la
sede in cui vengono realizzati gli interventi;

e) relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del
legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata
delle spese complessivamente sostenute;

f) attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore
legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o
in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza
fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;

> Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento di cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Se desideri presentare un progetto con l’assistenza di creazionedimpresa.it srls:

contattaci via WhatsApp
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp

oppure invia una mail a info@creazionedimpresa.it con oggetto: MINISTERO DEL TURISMO | CREDITO D’IMPOSTA SPESE 2020 2021

Raccontaci il tuo progetto

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *