L’incentivo in sintesi:

  • il Credito d’Imposta per Attività di Ricerca & Sviluppo è uno strumento per incentivare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese
  • in particolare sostiene la realizzazione di attività nel campo della “ricerca fondamentale“, della “ricerca industriale“, dello “sviluppo sperimentale“ e del “design ed ideazione estetica»
  • lo strumento prevede la disponibilità di crediti d’imposta, di diversa intensità, in funzione delle aree geografiche di applicazione e della dimensione delle aziende che si proporranno di utilizzarli

A chi si rivolge:

  • possono fare accesso all’incentivo Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali
  • sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I massimali di spesa agevolabilisità del contributo:

  • le attività di “ricerca fondamentale“, “ricerca industriale“ e
    “sviluppo sperimentale“ sono agevolabili nella misura massima di 3 milioni di euro
  • le attività di “innovazione tecnologica“ e di “design e ideazione estetica“
    sono agevolabili nella misura massima di 1,5 milioni di euro

Modalità di utilizzo del credito d’imposta:

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
  • la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
  • nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta, ed applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta

Il beneficio è cumulabile con:

  1. Superammortamento e Iperammortamento
  2. Nuova Sabatini
  3. Patent Box
  4. Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
  5. Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
  6. Fondo Centrale di Garanzia

Le agevolazioni previste:

  • per le aree del Centro-nord sono previste le seguenti agevolazioni, distinte per tipologie di spesa:
    – per le spese di “ricerca fondamentale“, “ricerca industriale“ e “sviluppo sperimentale“: credito di imposta pari al 12% delle spese agevolabili
    – per le spese in “innovazione tecnologica“: credito di imposta pari al 6% delle spese agevolabili, elevabile al 10% in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
    – per le attività di “design e ideazione estetica“: credito di imposta pari al 6% delle spese agevolabili
  • per le aree del Mezzogiorno sono previste le seguenti agevolazioni, sempre sotto forma di credito d’imposta, ed applicabili su tutti le attività di spesa oggetto del Credito d’Imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo: 45% per le piccole imprese; 35% per le medie imprese; 25% per le grandi imprese.

Chiarimenti sulle attività agevolabili

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

  • ricerca fondamentale: si considerano sotto questa voce i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa (il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici);
  • ricerca industriale: si considerano sotto questa voce i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico (il risultato di questi tipo di attività è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale);
  • sviluppo sperimentale: si considerano sotto questa voce i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento (il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi (*) o impianti pilota(**));
  • lavori di design ed ideazione estetica: rientrano in questa voce i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
  • per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio (Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita)

(*) per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo

(**) per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale

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