La misura in sintesi – (MISURA CHIUSA IL 12 LUGLIO 2024) Con decreto datato 16 maggio 2024 sono state pubblicate le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, (Credito d’Imposta ZES Unica Mezzogiorno). Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2024 è stato, dunque, approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo dell’agevolazione, definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
I territori di applicazione della misura – Il credito d’imposta Zes Unica Sud verrà applicato in tutte le regioni del Mezzogiorno, di seguito elencate:
- Abruzzo (nelle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027)
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia.
I soggetti beneficiari della misura – Possono accedere alle agevolazioni della misura “Zes Unica” sotto forma credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali indicati nell’articolo 3 del decreto, più avanti dettagliati.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, che sono invece ammessi a questo incentivo), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni della misura – Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (*), realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, entro un valore minimo di 200.000 (duecentomila) euro ed un massimo di 100 milioni di euro, di:
- nuovi macchinari,
- impianti
- attrezzature varie
- terreni (si veda punto precedente)
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto; questo capitolo di spesa, sommato al valore dei terreni, non può superare il 50% (cinquanta) del complesso degli investimenti oggetto di agevolazione attraverso il credito d’imposta Zes Unica.
Per le imprese che operano nel settore primario (agricoltura, pesca, allevamento, pastorizia, silvicoltura) il richiamato limite monetario minimo per gli investimenti agevolabili si riduce ad euro 50.000, come indicato nel cosiddetto Decreto Agricoltura del 15/05/2024.
Limitazione: ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Gli investimenti prima elencati saranno, dunque, realizzati presso:
- strutture produttive già esistenti
- strutture da impiantare nella ZES unica.
Inoltre:
=> sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo
=> gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
(*) Definizione di “investimento iniziale” (punto 49 art. 2 Regolamento UE):
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.
Definizione di “attività uguali o simili” (punto 50 art. 2 Regolamento UE): attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.
Definizione di “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” (punto 51 art. 2 Regolamento UE):
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Misura delle agevolazioni – Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:
a) per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui alle precedenti lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Dunque per gli investimenti entro i 50 milioni di euro le agevolazioni per i progetti realizzati nelle aree a maggiore intensità di aiuti, ovvero Calabria, Campania, Puglia (ad esclusione delle indicazioni di cui al precedente punto c) e Sicilia avranno le seguenti intensità:
- micro e piccole imprese: 60%
- medie imprese: 50%
- grandi imprese: 40%
Inoltre:
- il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
- il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Accesso alle agevolazioni della misura – Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Inoltre, in caso di modifica delle decisioni in merito all’accesso agli incentivi della misura, durante il periodo ora indicato sarà possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al comma 2 del decreto.
Per la realizzazione di nuovi impianti: lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES è la piattaforma per la presentazione delle domande di autorizzazione unica in base al procedimento speciale dedicato ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno d’ Italia. Per accedere direttamente alle funzioni di Sportello e compilare una domanda di autorizzazione unica, va indicata la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
E’ importante evidenziare che la misura del credito d’imposta richiesto potrebbe essere inferiore a quella accordata, in quanto, in presenza di un “budget” assegnato alla misura, le domande approvate potrebbero generare un fabbisogno complessivo in termini di credito d’imposta superiore a detto budget. In merito a questo punto si riportano le indicazioni del decreto: “… Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100% …“.
Modalità di fruizione del credito d’imposta oggetto della misura – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4 , e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Infine, ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
Modalità di presentazione delle richieste di credito d’imposta previsto da questa misura – Le domande di accesso a questo credito d’imposta dovranno essere presentate attraverso il software ZES UNICA (disponibile a partire dal 12 giugno 2024) e, successivamente al completamento della compilazione, attraverso l’accesso Entratel consentito solo agli utenti abilitati per il relativo utilizzo. Ecco dunque alcuni dettagli salienti del modello di comunicazione da redigere attraverso il software ZES UNICA:
- Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta – Dovrà essere selezionata la tipologia di progetto da attivare tra:
- creazione di un nuovo stabilimento,
- ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento
- cambiamento fondamentale del processo di produzione com- plessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente
- Numero di unità locali presso le quali attivare il programma di investimenti da realizzare
- Ambito tematico nel quale l’investimento è realizzato:
- processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per bio-materiali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita
- investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell’impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell’interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial veicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l’osservazione della terra; lanciatori, pro- pulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tec- nologie per la cantieristica militare
- investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l’attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l’artigianato digitale
- investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale
- investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO
- investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per “commercializzazione di prodotti agricoli” in particolare si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, met- tere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasfor- mazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita
- investimenti inerenti le attività di cui alla sezione “I” della classificazione ATECO
- investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione “M” della classificazione ATECO 2007 e i servizi alla persona
- investimenti che non rietrano nelle categorie ora riportate
- Descrizione del progetto di investimento
- Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis”
- Estremi della certificazione qualora rilasciata alla data di invio della comunicazione; sezione che deve essere, invece, sempre compilata nella comunicazione integrativa in relazione alle spese inserite nella domanda e non ancora sostenute
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9 Giugno 2024[…] Si veda qui […]